Definizione con rito abbreviato e pagamento tempestivo nel giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 33 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato si perfeziona con il tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal Collegio nel decreto che accoglie l’istanza del convenuto. Il pagamento della somma offerta entro il termine fissato determina la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con declaratoria di estinzione del processo. Le spese di giudizio restano a carico della parte convenuta in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il versamento consegue alla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale. Il vantaggio economico del rito abbreviato non esclude, quindi, l’addebito delle spese in capo al convenuto che ne abbia fatto ricorso.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha convenuto in giudizio un dirigente medico di un presidio ospedaliero, chiedendone la condanna al pagamento di 70.000,00 euro in favore dell’azienda sanitaria, a titolo di danno erariale indiretto. La somma corrispondeva alla transazione stragiudiziale conclusa dall’azienda con una paziente, secondo la Procura resasi necessaria per la gestione inadeguata dell’accesso al pronto soccorso e per il trattamento incongruo praticato.
La convenuta, costituitasi, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento in unica soluzione di 24.500,00 euro, pari al 35% dell’addebito. La Procura regionale ha reso parere favorevole. Il Collegio ha accolto l’istanza con decreto che ha determinato la somma da versare e fissato il termine per l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c. e, con il decreto di ammissione, ha determinato in 24.500,00 euro la somma complessiva da versare in favore dell’azienda sanitaria, fissando il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e l’onere di depositare la relativa documentazione.
I difensori della convenuta hanno depositato l’ordine di bonifico in favore dell’azienda sanitaria e la reversale di incasso emessa dal tesoriere a chiusura dell’operazione. La Corte ha quindi constatato, sulla base della documentazione in atti, l’avvenuto tempestivo e regolare versamento dell’importo determinato nel decreto di ammissione.
Da tale constatazione il Collegio ha fatto discendere la sussistenza delle condizioni per la definizione alternativa del giudizio, dando luogo alla declaratoria di definizione con rito abbreviato del giudizio di responsabilità. La decisione non è stata opposta dalla Procura, che ha rilevato la tempestività del pagamento.
Sul regime delle spese la Corte ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha osservato che il risarcimento effettuato consegue alla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale: la convenuta è quindi tenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 233,18 euro.
Il vantaggio economico del rito abbreviato non incide dunque sul governo delle spese. La loro liquidazione segue il criterio della soccombenza virtuale, che prescinde dalla pronuncia di merito e si fonda sull’originaria gravità dell’atto di citazione. La definizione del giudizio ha così valore satisfattivo, restando l’onere delle spese a carico della parte convenuta.
Nota della Redazione
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