Pensione privilegiata diretta e divieto di mutatio libelli nel processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 555 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile il divieto di mutatio libelli, operante ai sensi dell’art. 183 c.p.c., impedisce l’introduzione in udienza di un petitum ulteriore e diverso rispetto a quello prospettato nell’atto di riassunzione, salva l’autorizzazione del Giudice per gravi motivi prevista dall’art. 164, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. La ratio del divieto risiede nella tutela del contraddittorio delle parti resistenti e nella peculiare conformazione del rito, caratterizzato dalla previa domanda amministrativa quale condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. Di converso, accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sulla base del parere medico-legale ritenuto immune da vizi logici, sussistono i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato diretto, con attribuzione agli eredi degli arretrati maturati.
Il Fatto
Il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, aveva contratto in costanza di servizio una gastrite cronica, poi evoluta in gastrite cronica erosiva, per la cui dipendenza da causa di servizio la C.M.O. competente si era espressa favorevolmente nel 1995, con ascrizione alla 8^ categoria, tab. A. Collocato in congedo nel 2008, aveva chiesto la pensione privilegiata diretta, ma l’istanza era stata trasmessa all’ente previdenziale solo nel 2010 e rigettata nel 2019.
Il pensionato aveva quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto dalla data del pensionamento, con arretrati, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio è deceduto e le eredi hanno riassunto il processo. In udienza la difesa ha chiesto, per la prima volta, anche il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta in favore del coniuge superstite, con l’opposizione dell’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico definisce preliminarmente il perimetro del thema decidendum e dichiara inammissibile la domanda di pensione privilegiata indiretta per violazione del divieto di mutatio libelli. La pretesa, formulata per la prima volta in sede di udienza, introduce un petitum ulteriore e diverso rispetto a quello dell’atto di riassunzione, che concerneva il mero riconoscimento del diritto a pensione privilegiata diretta ai fini dell’attribuzione degli arretrati alle eredi.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il divieto di mutatio libelli, applicabile nel processo pensionistico contabile ai sensi dell’art. 183 c.p.c., trova la propria ratio nella tutela del diritto di difesa e del contraddittorio delle parti resistenti, nonché nella peculiare conformazione di tale processo, caratterizzato dalla previa domanda amministrativa ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., richiamando Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 276/2022.
Il Giudice osserva inoltre che il divieto soggiace agli specifici limiti dell’art. 164, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., secondo cui le parti possono modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ricorrendo gravi motivi, solo previa autorizzazione del Giudice. Nel caso di specie tale autorizzazione difetta e manca qualsiasi specifica istanza amministrativa, con conseguente inammissibilità della domanda.
Nel merito della domanda ritualmente proposta, la Corte valorizza il parere medico-legale acquisito in via istruttoria. L’organo peritale ha ritenuto la patologia dipendente da causa di servizio, evidenziando come l’attività anticrimine svolta, protratta in orari notturni e in condizioni disagiate, abbia agito quale concausa efficiente e preponderante nel determinismo della malattia, con ascrizione alla 8^ categoria, tab. A.
Tali valutazioni sono condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione; le difese dell’INPS e del Ministero non prospettano aporie o lacune idonee a inficiarle. Sussistono dunque i presupposti per accertare il diritto del de cuius al trattamento privilegiato diretto dalla data del pensionamento e sino al decesso, con riconoscimento in favore delle eredi del diritto a percepire gli arretrati, incrementati di interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale. Le spese seguono la soccombenza, poste a carico dell’INPS e del Ministero nella misura del 50% ciascuno.
Nota della Redazione
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