Conto giudiziale azioni: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 68 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva che il conto giudiziale reso da chi non riveste la qualità di agente contabile è improcedibile. Il conto deve dare conto non solo della consistenza dei titoli, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Fatto

Il direttore generale di una società partecipata da un Comune ha reso alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale per l’esercizio 2021 relativo alle azioni della partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, cioè chi è incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione, e dunque non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale su titoli azionari e quote di partecipazione. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è da individuare in chi ha la disponibilità giuridica dei titoli, non la mera detenzione materiale.

La Corte chiarisce che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di semplice custodia: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, in quanto organo di vertice dell’amministrazione.

Il Collegio richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che prevede espressamente che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. Il criterio, quindi, è quello della titolarità dell’esercizio dei diritti sociali.

Da tale qualificazione discende anche il contenuto del conto. Esso deve indicare la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale impostazione, la Corte rileva che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualità di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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