Legittima la variante al PTC del parco che riclassifica l’area industriale dismessa (TAR Lombardia n. 951 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica e paesaggistica costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Nell’adozione di uno strumento urbanistico generale la destinazione delle singole aree non richiede motivazione specifica, essendo sufficiente l’illustrazione delle linee generali del piano. Un obbligo di motivazione rafforzata sorge solo al ricorrere di situazioni qualificate, quali il superamento degli standard, una convenzione di lottizzazione o un accordo equivalente. Il protocollo d’intesa costituisce una base per la futura attività di riqualificazione e non vincola l’Amministrazione a non modificare la zonizzazione esistente. L’inerzia del privato nell’esecuzione del protocollo fa venir meno il suo affidamento qualificato e riespande la discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare dismesso, in precedenza adibito a stabilimento per la produzione di gres ceramico, sito nei Comuni di Ponteranica e Sorisole. Con la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo, approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia, una parte del compendio è stata inserita nella Zona B2, “zona di interesse naturalistico di connessione”, a fronte del precedente inserimento nelle Zone C1 e IC.
La società ha impugnato la delibera regionale, deducendo la violazione di un Protocollo d’Intesa stipulato nel 2016 con il Parco e i Comuni interessati, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, la manifesta illogicità della scelta pianificatoria e il contrasto dell’art. 10 delle NTA del Piano con la definizione legale di interventi edilizi. Il Parco ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, per asserita acquiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito, respingendo il ricorso nel merito. Richiamando la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 1999 e la Cons. Stato Sez. IV n. 7936 del 2025, il Tribunale ribadisce che le decisioni sulla destinazione di singole aree non necessitano di motivazione specifica oltre quella desumibile dai criteri generali del piano. La posizione del privato è una aspettativa generica, cedevole di fronte alla discrezionalità pubblica.
Tali principi valgono a fortiori per il PTC del Parco, strumento urbanistico di valenza ambientale con immediata efficacia precettiva. Il Collegio esclude che la motivazione debba essere “polverizzata” per ogni area: la Relazione della variante illustra ampiamente le strategie e le finalità perseguite.
Quanto al Protocollo d’Intesa del 2016, il Tribunale ammette che esso potrebbe astrattamente fondare un obbligo di motivazione rafforzata, ma esclude che in concreto siano sorti obblighi giuridici così stringenti da limitare la discrezionalità. Il Protocollo impegnava la ricorrente a redigere un master plan entro sei mesi, adempimento mai avvenuto. Tale inerzia, non contestata, ha fatto venir meno l’affidamento qualificato della ricorrente. Il Protocollo, inoltre, non vincolava l’Amministrazione a non modificare la zonizzazione.
Gli ulteriori motivi sono respinti richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 3892 del 2023: lo stato attuale di un’area non può riverberare sulla pianificazione paesaggistica, essendo semmai le scelte pianificatorie a condizionare lo stato futuro delle aree. La mancata inclusione di aree limitrofe non è indice di illegittimità, spettando alla ricorrente denunziare eventuali travisamenti dell’iter procedimentale.
Infine, l’art. 10 delle NTA del PTC non contrasta con l’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Esso raggruppa le tipologie di intervento in categorie e, quanto agli interventi edilizi, opera un rinvio alle definizioni del testo unico, ponendosi in armonia con esse. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese in deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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