DASPO e onere probatorio: il TAR annulla il divieto per mancanza di elementi oggettivi (TAR Lombardia n. 3701 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO ex art. 6 della legge n. 401/1989, pur essendo una misura di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo per l’ordine pubblico, non può prescindere dall’accertamento di fatti strettamente riconducibili alla persona dell’interessato. La dimostrazione dei presupposti deve fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad elevata attendibilità (logica del “più probabile che non”). Non è consentito ascrivere responsabilità presunte sulla base di elementi privi di riscontri certi ed obiettivi. L’individuazione fotografica del soggetto in un contesto temporale diverso da quello della condotta contestata non integra la prova richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento di DASPO adottato dal Questore il 17 dicembre 2024, che gli vietava per la durata di un anno l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di basket dei campionati di serie A, A2 e B, anche amichevoli. Al soggetto veniva contestato di aver fatto parte di un gruppo di tifosi che, durante un incontro, aveva abbandonato il settore ospiti prima della fine della gara, raggiungendo l’ingresso riservato ai sostenitori locali con l’intenzione di cercare lo scontro fisico.
La difesa deduceva eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il provvedimento non specificava realmente la condotta contestata. L’istanza cautelare veniva accolta dal Collegio per il fumus boni juris, e la causa giungeva all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Dall’esame degli atti emerge che l’unico elemento di individuazione è una fotografia del ricorrente seduto sugli spalti con un cappello, scattata prima o durante l’incontro: nessuna immagine ritrae il soggetto tra gli autori del tentativo di contatto con la tifoseria avversaria, né gli scontri né l’abbandono degli spalti.
La relazione della Digos risulta generica, addebitando al ricorrente unicamente l’essersi diretto verso l’ingresso principale per una sorta di “eccesso di agonismo sportivo”. A ciò si contrappone la dichiarazione testimoniale resa ex art. 391-bis c.p.p. da una persona presente nel settore ospiti, che afferma con certezza che il ricorrente è rimasto all’interno del settore fino alla fine della partita.
Il Collegio richiama la giurisprudenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 2352 del 2024, secondo cui per il diritto amministrativo della prevenzione vale la logica del “più probabile che non”: non si richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico ad elevata attendibilità. Richiama altresì il Cons. Stato, Sez. III, n. 866 del 2019 e il TAR Sicilia – Catania, n. 212 del 2019, che escludono responsabilità presunte basate su elementi privi di riscontri certi ed obiettivi.
Nel caso di specie, l’individuazione fotografica effettuata con immagini estranee ai fatti contestati non costituisce elemento oggettivo idoneo a configurare la condotta ipotizzata, né sussistono altri riscontri a supporto della misura. L’insufficienza probatoria determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato. Le spese vengono compensate per le oggettive singolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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