Aiuti alle PMI turistiche non limitati all’attività in un unico stabile (TAR Puglia n. 351 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione degli aiuti alle imprese del settore turistico-alberghiero, disciplinata dall’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 della Regione Puglia, non è subordinata alla circostanza che l’attività ricettiva sia esercitata in un unico stabile. La nozione di “strutture turistico-alberghiere” assume valenza ampia e ricomprende sia le attività alberghiere sia quelle extralberghiere, ivi incluse le “affittacamere”, senza che rilevi la loro articolazione in più edifici. Il diniego fondato sul solo presupposto dell’unicità dello stabile è illegittimo per violazione della norma regolamentare, oltre che foriero di disparità di trattamento rispetto alle altre attività extralberghiere. Il principio del c.d. “one shot puro” di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. e), del d.l. n. 76 del 2020, non si applica ai procedimenti la cui istanza iniziale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della novella.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dell’attività ricettiva di “affittacamere” a Gallipoli, presentava una domanda di aiuto pubblico ai sensi del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Titolo II, Capo 6, per interventi su strutture turistico-alberghiere. A seguito di un primo diniego, il giudice d’appello disponeva la conversione dell’azione e l’Amministrazione regionale, all’esito del riesercizio del potere, comunicava nuovamente l’inammissibilità dell’istanza, assumendo che l’attività non fosse esercitata in un unico stabile e non rientrasse pertanto nella nozione di “affittacamere”. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso in riassunzione dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la censura concernente la violazione del principio del c.d. “one shot puro”, ritenendola infondata. Poiché l’istanza originaria era stata presentata in data antecedente all’entrata in vigore della novella di cui al d.l. n. 76 del 2020, la nuova regola, avente valenza sostanziale, non poteva trovare applicazione ratione temporis al procedimento in esame, tenendosi conto del suo incardinamento iniziale e non della successiva fase di riesercizio del potere. Sul punto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11.2.2025, n. 1127.

Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando come le doglianze relative alla conformità dell’attività ai parametri normativi fossero già state prospettate nei motivi aggiunti e nell’atto introduttivo, sicché la loro riproposizione in sede di riassunzione non integrava alcuna nuova censura.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso. Dall’esame testuale dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento n. 17 del 2014 è emerso che il beneficio è destinato a progetti di investimento in “strutture turistico-alberghiere”, nozione ampia che comprende sia gli alberghi — potenzialmente composti da più stabili — sia le attività extralberghiere, come le “case ed appartamenti vacanze”, anch’esse articolabili in più complessi immobiliari. La norma non introduce alcun presupposto di unicità dell’edificio, a differenza di quanto assunto nel provvedimento impugnato, che ha invece negato l’agevolazione alla ricorrente, la cui attività era svolta in due edifici distinti sebbene ricadenti nella medesima particella catastale e nello stesso civico.

Il diniego è risultato pertanto illegittimo per contrasto con il dato normativo regolamentare, che disciplina i presupposti per l’erogazione del beneficio, e per disparità di trattamento rispetto ad altre attività extralberghiere operanti in più stabili. La circostanza che l’attività di “affittacamere” rientri nella definizione dell’art. 46 della legge regionale n. 11 del 1999 rileva semmai ai fini della verifica dei presupposti per l’esercizio dell’attività, mai operata dall’Amministrazione, e non già per l’accesso all’agevolazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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