Accesso difensivo agli atti di selezione interna e prevalenza sull’interesse alla riservatezza (TAR Piemonte n. 1672 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura selettiva interna all’amministrazione, rimasto escluso, vanta un interesse concreto ed attuale all’accesso agli atti della procedura e alla documentazione relativa ai soggetti selezionati, senza che ciò integri un generalizzato controllo dell’attività amministrativa. La clausola di sottrazione all’accesso prevista dall’art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 90/2010 opera per le procedure in corso e non è invocabile quando la selezione si è conclusa. L’interesse difensivo del partecipante tende a prevalere sulla riservatezza dei terzi coinvolti nel medesimo procedimento. L’amministrazione deve instaurare il contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006 e valutare misure proporzionate di oscuramento dei dati dei terzi.
Il Fatto
Il ricorrente, Carabiniere in servizio presso una sezione radiomobile, aderiva a due interpellanze nazionali indette per la copertura di esigenze di organico presso comandi di diverse regioni. Escluso da entrambe le selezioni, presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato e, nelle more, istanza di accesso agli atti per verificare il corretto svolgimento delle procedure.
L’amministrazione consegnava parte della documentazione e rigettava parzialmente l’istanza, sostenendo l’assenza di un interesse concreto ed attuale e invocando l’art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 90/2010, oltre alla riservatezza delle posizioni dei terzi. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione della disciplina sull’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso muovendo dalla disposizione invocata a sostegno del diniego. L’art. 1050 del d.P.R. n. 90/2010 è giudicato palesemente inconferente, perché opera per le procedure in corso, mentre le selezioni cui il ricorrente aveva partecipato si erano ormai concluse con la sua definitiva esclusione.
Quanto all’interesse, il Collegio rileva che il ricorrente ha manifestato un interesse concreto a partecipare a due specifiche procedure e non ha ottenuto soddisfazione delle proprie aspirazioni. Egli non chiede un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, ma solo di verificare che la propria esclusione sia avvenuta nel rispetto delle regole di imparzialità e buon andamento, a prescindere dalla qualificazione della procedura come concorso in senso stretto.
La stessa amministrazione ammette che la procedura prevedeva ipotesi di esclusione e che, in almeno una selezione, sono state valutate anzianità e note caratteristiche. Il ricorrente, quale partecipante, vanta quindi un interesse difensivo a conoscere la documentazione inerente la gestione della procedura e la posizione dei soggetti preferiti.
Il Tribunale censura inoltre il mancato coinvolgimento dei controinteressati: l’amministrazione non ha attivato il procedimento dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006, che impone il contraddittorio con i terzi titolari di dati potenzialmente coinvolti, né ha tentato misure proporzionate di oscuramento. In linea di principio, l’interesse difensivo fa aggio sulla riservatezza relativa a dati strettamente connessi alla procedura contestata.
L’accoglimento impone l’accesso ai documenti richiesti, previa instaurazione del contraddittorio con i controinteressati e valutazione delle eventuali opposizioni. Il termine di 30 giorni assegnato all’amministrazione è compatibile con i 10 giorni previsti dal d.P.R. n. 184/2006 per le opposizioni. Il Collegio riserva la nomina del Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e condanna l’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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