Clausola sociale e punteggi tecnici: piena discrezionalità della Commissione nel confronto delle offerte (TAR Basilicata n. 215 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola del bando di gara che prevede l’impegno a garantire una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’occupazione giovanile e una quota del 30% per l’occupazione femminile, condizionandolo alla sola fase successiva all’aggiudicazione: tale previsione non viola l’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 36/2023, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 209/2024, costituendo comunque una misura orientata a garantire le pari opportunità e l’occupazione giovanile. L’obbligo previsto dall’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, che richiede tali impegni come requisiti necessari dell’offerta, si applica esclusivamente ai contratti pubblici finanziati con i fondi del PNRR, non a quelli finanziati con altre risorse regionali. I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Una ATI, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, bandita da un Comune Capofila per conto di numerosi Comuni. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione del punto 12 del Bando e Disciplinare di gara e dell’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, per la mancata esclusione dell’aggiudicataria che non aveva dichiarato l’impegno ad assicurare il 30% delle assunzioni per l’occupazione giovanile e femminile. In secondo luogo, contestava l’illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti alla controinteressata per i criteri “Servizi di gite e/o eventi”, “Sistema Organizzativo”, “Caratteristiche ambientali dei mezzi” ed “Esperienza professionale degli autisti”. In via subordinata, chiedeva la ripetizione della gara per la presunta genericità dei criteri di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo infondata la tesi della ricorrente. Il punto 12 del Bando, prevedendo l’impegno alle assunzioni solo “in caso di aggiudicazione”, non ha configurato tale obbligo come requisito necessario dell’offerta, ma come obbligo successivo all’aggiudicazione. Tale scelta, ha osservato il Collegio, non viola l’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 36/2023, poiché lo spostamento della sanzione dell’esclusione alla fase successiva costituisce comunque una misura idonea a garantire la parità di genere e l’occupazione giovanile. Quanto all’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, il Tribunale ne ha escluso l’applicabilità alla fattispecie, trattandosi di appalto finanziato dalla Regione Basilicata con fondi di un Accordo di Programma, non con fondi PNRR.
In relazione ai punteggi tecnici, il Tribunale ha dichiarato infondate tutte le censure. Per il criterio delle gite scolastiche, ha ritenuto non illogica la penalizzazione dell’ATI ricorrente, che aveva limitato la gratuità dei percorsi a 50 km dal plesso scolastico, mentre l’aggiudicataria non aveva previsto alcuna limitazione chilometrica. Il Collegio ha interpretato il punto 21 del Bando nel senso che l’offerta deve coprire tutte le gite organizzate dalle scuole per raggiungere qualsiasi località dell’intero ambito territoriale dell’appalto, non solo quelle del Comune di residenza degli alunni.
Quanto al criterio “Sistema Organizzativo”, la disparità di punteggio è stata ritenuta giustificata dalle carenze dell’offerta della ricorrente, priva di fermate e corse previste dall’aggiudicataria in diversi Comuni. Per il sub-criterio “Caratteristiche ambientali dei mezzi”, il possesso di soli 14 mezzi Euro 6 su 38 veicoli è stato correttamente valutato con il punteggio massimo, così come per l'”Esperienza professionale degli autisti”, dove l’ATI aveva dichiarato solo 5 autisti con esperienza superiore a 10 anni su un totale di 21. Il Tribunale ha infine disatteso il motivo di ripetizione della gara, ritenendo il punto 21 del Bando sufficientemente dettagliato nella descrizione di criteri e sub-criteri, tali da non rendere la valutazione della Commissione un’attività arbitraria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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