Cessazione della materia del contendere e spese ridotte per ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 938 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, intervenuta nella pendenza del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno ogni posizione di contrasto tra le parti. In tal caso il giudice non è chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Nella liquidazione delle spese, il carattere seriale dei ricorsi di contenuto identico, patrocinati dai medesimi difensori dinanzi a più Tribunali, giustifica una proporzionale riduzione del compenso, in applicazione del principio espresso dall’art. 4, comma 2, del DM 55/2014. Il rinnovato e collaborativo comportamento dell’Amministrazione, che abbia provveduto al pagamento delle somme dovute, rileva ai fini della regolazione delle spese.

Il Fatto

Alcune docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto alla Carta Elettronica del Docente per più annualità e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterne a disposizione l’importo. Le ricorrenti chiedevano l’esecuzione della pronuncia passata in giudicato.

Il Ministero, dopo essersi costituito in mera forma, ha depositato una nota con cui dava atto dell’avvenuto accredito delle somme. Una delle ricorrenti ha però contestato di aver ricevuto solo parte di quanto dovuto, producendo la stampa del borsellino elettronico. L’Amministrazione ha quindi riconosciuto che, per mero errore, alla stessa era stata attribuita una somma inferiore a quella spettante, invitando gli uffici a correggere l’accredito. Successivamente la difesa ha dato atto dell’avvenuto versamento di quanto ulteriormente dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, acquisita la prova dell’intervenuta esecuzione, ha ritenuto che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alla liquidazione delle spese, il Collegio ha valorizzato, in primo luogo, il rinnovato comportamento collaborativo dell’Amministrazione resistente, che ha provveduto al pagamento delle somme dovute alla ricorrente.

Sotto distinto ma concorrente profilo, il Tribunale ha rilevato che i difensori hanno patrocinato numerosi ricorsi di analogo contenuto dinanzi a questo e ad altri Tribunali amministrativi. Tale serialità ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una conseguente ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi e una correlata riduzione del medesimo per ciascun ricorso, giustificando una proporzionale riduzione del compenso.

In tal senso, il Collegio ha richiamato l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo. La medesima logica è stata applicata alla fattispecie, avendo riguardo alla identità della situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero a rimborsare alle ricorrenti i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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