Inammissibile appello su fatti non contestati in primo grado (C.G.A.R.S. n. 275 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio amministrativo, il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. impone alla parte intimata che si sia costituita in primo grado di contestare in modo specifico i fatti affermati dal ricorrente. La contestazione generica, o la mera costituzione con atto di stile seguita dal solo deposito di documenti, non assolve a tale onere, con la conseguenza che i fatti non specificamente confutati devono ritenersi provati. La parte che non abbia contestato i fatti in prime cure non può contestarli per la prima volta in appello, perché in tal modo amplia il thema probandum e determina una non consentita alterazione del thema decidendum. Restano invece ammissibili, anche in appello, le difese che si risolvono nella contestazione della qualificazione giuridica di atti e fatti e nell’esposizione di tesi di diritto. L’inammissibilità dell’appello per decadenza dalla facoltà di contestare i fatti può rilevare anche ai fini della compensazione delle spese, ove la condotta processuale della parte appellata abbia violato i principi di chiarezza e sinteticità.

Il Fatto

Un Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano, in congedo, ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti per la condotta vessatoria dei superiori. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, depositando in seguito alcuni documenti.

Con la sentenza n. 2306/2024 il TAR ha accolto in parte il ricorso, condannando l’Amministrazione a quantificare il danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm. e rigettando la pretesa relativa al danno patrimoniale. Il Ministero ha proposto appello, chiedendone la riforma, e il C.G.A.R.S. ha dapprima sospeso l’esecutività della sentenza con l’ordinanza n. 392/2024. Il ricorrente si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di specifici motivi di censura e per violazione del principio di non contestazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (A.P. n. 4/2011, A.P. n. 9/2014, A.P. n. 5/2015), secondo cui l’art. 76, comma 4, cod. proc. amm. e l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. impongono di risolvere le questioni di rito prima di quelle di merito. Esamina quindi l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Il punto decisivo è il comportamento difensivo tenuto dal Ministero nel giudizio di primo grado. A fronte di un ricorso di 53 pagine e di centinaia di documenti, l’Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio, e ha poi affidato la propria linea difensiva al solo deposito documentale. Tale condotta non integra una contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente.

Il Collegio applica l’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne deriva che i fatti esposti dal ricorrente devono considerarsi definitivamente provati, non potendo più essere rimessi in discussione in appello. La Corte sottolinea che la difesa in giudizio postula un quid pluris rispetto al mero deposito di documenti, la cui funzione è corroborare e non sostituire le allegazioni del difensore.

Il Collegio distingue poi i motivi e le eccezioni di appello, con cui si prospettano ragioni di diritto, dal principio di non contestazione, che opera sul piano dei fatti. Se le parti intimate possono formulare nuovi motivi basati su questioni di stretto diritto, non possono però ampliare il thema decidendum con eccezioni fondate su fatti nuovi che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in primo grado. Ciò comprometterebbe il sistema delle preclusioni processuali e il principio del doppio grado di giurisdizione. L’appello è pertanto inammissibile nella parte in cui introduce contestazioni fattuali per la prima volta in secondo grado.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente. Se da un lato il Ministero non ha contestato puntualmente le circostanze dedotte, dall’altro il ricorrente ha depositato oltre 200 documenti senza indicarne la descrizione e con un indice non coincidente con il numero di deposito, violando i doveri di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e i principi di lealtà processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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