SCIA edilizia priva degli elementi essenziali: nessun titolo per silentium (TAR Lombardia n. 945 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico o idrogeologico la cui tutela compete al Comune, il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio avverso la SCIA decorre solo dal rilascio dell’atto di assenso presupposto, sicché, ove questo manchi o non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti. Il silenzio-assenso non si perfeziona quando l’istanza è affetta da manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, da totale inconsistenza tale da rendere impossibile individuarne l’oggetto, ovvero dalla mancanza della documentazione essenziale prescritta. In tali casi il decorso del termine è impedito e non è configurabile un obbligo di soccorso istruttorio quando le lacune impongono la radicale ripresentazione della pratica.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno presentato il 23.12.2022 una SCIA per la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione, cambio di destinazione d’uso, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di un edificio ricadente in zona di rispetto fluviale tutelata ai sensi dell’art. 142, lett. c, d.lgs. 42/2004. Il 10.1.2023 hanno altresì depositato l’istanza di autorizzazione paesaggistica per il medesimo intervento.
Con provvedimento del 9.2.2023 il Comune ha dichiarato improcedibile e archiviato la SCIA, elencando gravi lacune e incongruenze: assenza dei dati geometrici, dichiarazioni contrastanti su scavi, demolizioni, amianto, opere di fondazione e relazione geologica, omessa previsione dei parcheggi pertinenziali e degli scarichi idrici, errata esclusione dei vincoli paesistico, idrogeologico e boschivo. Il 16.2.2023 è stata dichiarata improcedibile anche l’istanza paesaggistica, per mancanza della documentazione prevista dal d.d.g. Regione Lombardia n. 10892 del 12.9.2017. Le ricorrenti hanno impugnato i due provvedimenti con ricorso notificato l’11.4.2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si lamenta il superamento del termine di trenta giorni per l’inibizione della SCIA previsto dall’art. 23, commi 1 e 6, d.P.R. 380/2001 e dall’art. 42, commi 1 e 8, l.r. 12/2005. I motivi sono infondati per una duplice e autonoma ragione.
Anzitutto rileva l’art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001, secondo cui, in caso di vincolo paesaggistico o idrogeologico la cui tutela compete anche in via di delega al Comune, il termine decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, e, ove questo non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. La norma instaura un rapporto di presupposizione tra autorizzazioni e SCIA. Poiché l’istanza paesaggistica è stata dichiarata improcedibile, il termine non ha mai iniziato a decorrere e la segnalazione è divenuta priva di effetti.
Il Tribunale aggiunge una seconda ragione: le lacune e le incongruenze erano tali da non consentire la formazione del titolo abilitativo. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3925 del 2025, si afferma che l’identificabilità ex ante dell’intervento costituisce condizione per il controllo di conformità, sicché il decorso del termine è impedito dall’assenza delle informazioni dovute. Coerentemente, il silenzio-assenso non si perfeziona in caso di totale inconsistenza dell’istanza o di mancanza della documentazione essenziale, come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3446 del 2026 e da altri precedenti conformi.
Nel caso concreto la documentazione presentava carenze tali da non permettere al Comune la piena comprensione del progetto, come già evidenziato dall’ordinanza cautelare. il termine di trenta giorni non poteva considerarsi tassativo e doveva decorrere dalla ripresentazione dell’istanza corredata degli elaborati mancanti.
Quanto al terzo motivo, relativo al mancato soccorso istruttorio, la censura è infondata: le lacune imposero una radicale ripresentazione delle pratiche, non una semplice integrazione di un procedimento correttamente avviato. I provvedimenti, aventi contenuto di archiviazione e improcedibilità, precisano che le opere restano subordinate all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e a una nuova segnalazione emendata. Il privato non può pretendere di salvare gli effetti di una SCIA presentata pressoché in bianco, altrimenti si consentirebbe un indebito effetto prenotativo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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