Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (TAR Lombardia n. 937 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al comando contenuto nel titolo. Spetta all’Amministrazione, contestata dall’interessato, fornire la prova dell’avvenuto pagamento: la mera dichiarazione di aver ottemperato non è sufficiente se non è documentata. Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice, si nomina commissario ad acta, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e funzionale non alla cura dell’interesse pubblico, ma all’attuazione della pronuncia.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto davanti al TAR l’ottemperanza alla sentenza n. 676/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, pubblicata il 4.6.2024 e passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale maturata per determinati periodi, per un importo di euro 273,92 oltre accessori, con condanna dell’Amministrazione al pagamento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma e ha poi rappresentato, con nota, di aver provveduto all’ottemperanza mediante corresponsione del dovuto.

Il ricorrente, depositando i cedolini paga relativi al periodo settembre 2025 – aprile 2026, ha contestato detto pagamento, rappresentando che nessun adempimento risultava effettuato. All’esito dell’udienza camerale, con ordinanza 599/2026, il Collegio ha chiesto chiarimenti sull’esecuzione, ordinando all’Amministrazione di fornire prova dell’affermato pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta corresponsione di quanto statuito dalla sentenza ottemperanda. Tale prova era suo onere documentare, attesa la contestazione della circostanza ad opera del ricorrente.

Il giudice verifica quindi le condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del Tribunale ordinario di Brescia è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria depositata in giudizio: è dunque integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, norma che vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale termine.

Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, prescrivendo che la sentenza sia semplicemente rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta il 10.6.2024, mentre quella del ricorso introduttivo è avvenuta il 10.10.2025.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero viene condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega. Il commissario agirà su semplice richiesta dell’interessato, quale organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione, con compito intrinsecamente obbligatorio, funzionale a dare attuazione alla pronuncia.

Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio tiene conto del valore della controversia e del profilo di serialità dei ricorsi patrocinati, richiamando l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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