Cessazione materia contendere per ritiro autotutela lotti di gara (TAR Emilia-Romagna n. 914 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, che soddisfi in modo definitivo e integrale l’interesse azionato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria consegue all’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure. Quanto al regolamento delle spese, la compensazione è giustificata dalla pronta e responsabile autotutela posta in essere dall’amministrazione, che abbia dato atto del ricorso e ritenuto di ritirare gli atti contestati. La definizione del giudizio può avvenire con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore farmaceutico, impugna la procedura di gara indetta da una centrale di committenza regionale per l’appalto specifico di fornitura di medicinali 2026-2028, con riferimento al lotto relativo alla fornitura di un farmaco biologico a base di un determinato principio attivo. Deduce la violazione dell’art. 15, comma 11-quater, del decreto-legge n. 95/2012, che impone, quando sul mercato siano presenti più di tre farmaci biosimilari del medesimo principio attivo, accordi-quadro con tutti gli operatori economici e il riferimento ai primi tre classificati in graduatoria.

La contestata disciplina di gara prevedeva invece la stipula dell’accordo-quadro con i primi due soli operatori classificati, con ripartizione della fornitura al 90% e al 10%. Respinta la tutela cautelare monocratica, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito del ritiro in autotutela dei lotti contestati disposto dall’amministrazione, che ha dato atto del ricorso e ritenuto di procedere in via di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione, con propria determinazione dirigenziale, ha ritirato in autotutela i lotti oggetto di contestazione — tra cui quello di interesse — disponendo che i relativi principi attivi saranno inseriti in una prossima procedura di gara. La ricorrente ha espressamente dichiarato la satisfattività di tale determinazione, affermando che l’interesse azionato è stato definitivamente e integralmente soddisfatto.

Su tale presupposto, il Tribunale applica il consolidato principio secondo cui il ritiro in autotutela dell’atto impugnato, che realizzi l’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Non residua, infatti, alcun interesse alla pronuncia di merito, essendo venuto meno l’oggetto stesso della controversia per effetto della sopravvenuta eliminazione dell’atto contestato.

Le controparti intimate non si sono costituite in giudizio. Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio.

Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando l’esito della fase monocratica — che aveva respinto la domanda cautelare — e la pronta e responsabile autotutela posta in essere dall’amministrazione procedente. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere assorbe ogni esame delle censure di merito, restando così impregiudicata la questione dell’applicazione dell’art. 15, comma 11-quater, del decreto-legge n. 95/2012 alle future procedure di gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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