Limiti orari alle sale giochi legittimi per contrasto alla ludopatia (TAR Lombardia n. 803 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco può esercitare il potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di cui all’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 anche per finalità di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, rientrando le sale giochi e gli esercizi con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS nella nozione di pubblico servizio. L’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, non recepita con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 1, comma 936, legge n. 208/2015, ha valore di mera proposta e non costituisce parametro di legittimità: non è pertanto necessario il preventivo coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La diffusione della ludopatia costituisce fatto notorio e la limitazione oraria non è viziata da difetto di istruttoria per il solo fatto che il numero dei giocatori patologici non sia elevato, rilevando la tendenza del fenomeno. La misura che consente quattordici ore di apertura giornaliera rispetta i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, sul territorio nazionale, sale dedicate al gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, tra cui una sala nel Comune di Curno. Con ricorso notificato e depositato l’8 aprile 2024 ha impugnato l’ordinanza n. 11 dell’8 febbraio 2024, con cui il sindaco ha fissato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro dalle 9:00 alle 23:00, festivi compresi, insieme alla deliberazione consiliare n. 37 del 21 settembre 2023 e al regolamento dell’Ambito Territoriale di Dalmine.
Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, a tutela dei soggetti più vulnerabili, sulla base di dati riferiti al territorio provinciale e comunale che attestano la crescita del fenomeno dopo la pandemia. La società ha dedotto la violazione del d.l. n. 158/2012 e della legge regionale Lombardia n. 8/2013, il difetto di istruttoria per mancata interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la carenza motivazionale e la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Il Comune si è costituito contestando il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente le censure. Quanto al potere del sindaco, il art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 consente la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi anche con finalità di contrasto della ludopatia, come ricavabile dalla Corte costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014 e da costante giurisprudenza amministrativa. Le attività di intrattenimento nelle sale giochi rientrano nella nozione di pubblico servizio, essendo fruibili da una collettività indifferenziata.
È infondata la censura relativa alla mancata interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Intesa del 7 settembre 2017, non recepita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 1, comma 936, legge n. 208/2015, non è giuridicamente cogente e non costituisce parametro di legittimità. Nel caso di specie il Comune ha comunque trasmesso la bozza dell’ordinanza all’Agenzia, senza ricevere alcun riscontro.
Il difetto di istruttoria è escluso. La diffusione della ludopatia costituisce fatto notorio, e l’ordinanza richiama dati riferiti sia al territorio provinciale sia a quello comunale, che attestano l’incremento degli importi giocati e dei pazienti in carico ai servizi. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza non è viziata per il solo fatto che il numero dei giocatori patologici non sia in assoluto elevato, rilevando la tendenza registrata, e sottolinea la cifra oscura del fenomeno sommerso.
Anche la proporzionalità è rispettata. La disciplina consente quattordici ore di apertura giornaliera, realizzando un ragionevole contemperamento tra interessi economici degli operatori e tutela della salute pubblica. La fascia notturna è quella a maggior afflusso di fasce deboli e giocatori compulsivi. L’aver consentito l’utilizzo degli apparecchi nella fascia serale 20:00-23:00 non configura contraddittorietà, ma un punto di compromesso.
Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio ribadisce la maggiore pericolosità delle slot machine e delle videolottery, che implicano un contatto diretto ed esclusivo tra utente e macchina. La possibile trasmigrazione degli utenti verso comuni limitrofi non configura vizio di irragionevolezza, non potendosi pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative in attesa di una disciplina statale uniforme. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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