Foglio di via obbligatorio annullato per difetto di attuale pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 792 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui agli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011 richiede che il giudizio di pericolosità sociale sia effettivo e attuale e sorretto da circostanze concrete e riscontrate, non essendo sufficiente la mera appartenenza a una categoria tipica. L’Amministrazione deve esternare una motivazione specifica e individualizzata, con indicazione della dedizione del soggetto alla commissione di reati e dell’attitudine offensiva di questi ultimi verso i beni della sicurezza e della tranquillità pubblica. La sola partecipazione a una manifestazione non preavvisata, in assenza di condotte violente o minacciose, non integra il presupposto della misura. La durata irrogata al massimo edittale, priva di adeguata giustificazione, contrasta con il principio di proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Brescia, in data 17 giugno 2025, gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale entro 48 ore, vietandogli di farvi ritorno senza autorizzazione per quattro anni. La misura è stata adottata sul presupposto della sua riconducibilità ai soggetti dediti ad attività delittuose, con richiamo a precedenti di polizia, a una condanna e a un precedente provvedimento di DASPO.

Il nucleo del provvedimento è la partecipazione del ricorrente, quale co-organizzatore, a una manifestazione non preavvisata svoltasi il 9 giugno 2025 nella piazza principale della città, in concomitanza con una riunione istituzionale. L’Amministrazione ha descritto il corteo come caratterizzato da cori minacciosi, esposizione di striscioni e accensione di fumogeni, con l’intenzione, non realizzata, di fare irruzione nel Palazzo comunale. Il ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti, la contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti, producendo la videoregistrazione dell’evento; il Collegio ha accolto la domanda cautelare sospendendo il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’appartenenza del soggetto a una delle categorie di pericolosità è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione della misura, essendo richiesta anche una condotta che evidenzi una pericolosità effettiva e attuale. All’Amministrazione è demandato un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, con motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019, e da Cons. Stato, Sez. III, n. 3108 del 2022.

Passando al caso concreto, il Collegio rileva che nessuno dei segmenti fattuali in cui si è articolata la manifestazione ha presentato profili di pericolosità. Dalla visione della videoregistrazione depositata dal ricorrente emerge che non sono state poste in essere condotte minacciose o prodromiche alla violenza: i cori, pur non approvabili, sono risultati scevri da contenuti offensivi o di istigazione, senza che il provvedimento ne abbia riportato il contenuto; i fumogeni sono stati accesi in modo controllato, senza rischi per i passanti e senza reazioni delle forze dell’ordine. Il Tribunale sottolinea che i manifestanti, alla richiesta della dirigente della Digos di allontanarsi, hanno immediatamente aderito all’invito, indietreggiando.

Da qui il giudizio di contraddittorietà del provvedimento, là dove descrive un’improvvisa avanzata verso l’ingresso degli uffici comunali con l’intenzione di fare irruzione: ricostruzione che stride con la stessa annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2025, ove si legge che l’atteggiamento dei manifestanti lasciava intendere che intendessero attendere le autorità al termine dell’incontro per esprimere il proprio dissenso. Anche lo spostamento verso l’uscita secondaria è contraddetto dal filmato, dal quale risulta che i partecipanti si sono tenuti distanti dalle forze dell’ordine.

Il Collegio osserva che la stessa Questura ha implicitamente riconosciuto lo svolgimento pacifico della protesta, essendo il ricorrente denunciato unicamente per il reato di manifestazione non preavvisata di cui all’art. 18 TULPS, senza contestazioni di violenza privata, minaccia o resistenza. La sola partecipazione a una manifestazione non autorizzata non è, di per sé, univocamente indicativa di un pericolo per la sicurezza pubblica. Quanto ai precedenti, il richiamo alla condanna appare inidoneo, trattandosi di fattispecie priva di violenza o minaccia e non collegata all’episodio; le ulteriori misure di polizia sono solo genericamente indicate, senza specificazione delle circostanze di fatto, fermo che la dedizione richiesta dall’art. 1, comma 1, lett. c), non può desumersi da mere denunce o procedimenti privi di esito sfavorevole.

Infine, la misura si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, desumibile dalla durata irrogata al massimo edittale senza adeguata motivazione. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, restando salvo il potere dell’Amministrazione di rinnovarne l’esercizio previa valutazione di tutte le circostanze rilevanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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