Pericolosità sociale dello straniero desumibile anche da meri deferimenti (TAR Lombardia n. 801 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, nel quadro degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non è circoscritto alla sussistenza di condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. Può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, da mere denunce e da condotte prive di rilevanza penale ma sintomatiche di allarme sociale. Il giudizio ha natura prognostica e probabilistica, non implica un accertamento intervenuto in sede penale e gode di discrezionalità ampia, sindacabile solo per illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità. Nel bilanciamento con i legami familiari, la prevalenza delle esigenze di ordine pubblico può giustificare il diniego, anche quando l’affidamento dei minori sia disposto con provvedimento provvisorio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentava alla Questura istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione respingeva l’istanza con decreto del 16.09.2024, richiamando a carico dell’interessato tre condanne: detenzione a fini di spaccio di lieve entità e resistenza aggravata a pubblico ufficiale; ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; ricettazione attenuata. Da tali precedenti la Questura desumeva un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011.

Lo straniero impugnava il diniego. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza di remand del 17 luglio 2025, ordinando di riesaminare la posizione valutando la pericolosità e i legami con i figli minori. All’esito, la Questura adottava un nuovo decreto di conferma del 30.09.2025, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il decreto del 2024 superato dal provvedimento emesso dopo il remand. I motivi aggiunti sono respinti nel merito.

Il Collegio ricorda che dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 emerge un quadro in cui il giudizio di pericolosità non è limitato alle condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., ma può fondarsi anche su fatti diversi e su mere denunce. Richiamando Cons. Stato n. 11386/2022, il Tribunale ribadisce che sono sufficienti elementi di fatto, anche non vagliati dal giudice penale, dai quali desumere l’inclinazione a delinquere e l’assenza di episodicità del comportamento.

Quanto alla dedotta irrilevanza della sentenza del 2019, la circostanza che la Questura non l’avesse in passato ritenuta ostativa non preclude una sua riconsiderazione successiva: condanne risalenti, se seguite o accompagnate da fatti più recenti, tornano a essere sintomatiche della pericolosità del soggetto. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 5599/2022 e TAR Sicilia, Palermo, n. 3408/2023.

Il Tribunale ritiene che la Questura abbia adeguatamente svolto il bilanciamento tra interessi in gioco, avendo considerato i legami con i figli ma ritenendoli recessivi rispetto alla sicurezza pubblica. La natura provvisoria del provvedimento di affidamento esclusivo alla madre, erroneamente qualificato come sentenza, assume valore meramente formale e non incide sugli elementi sostanziali valorizzati.

Quanto agli argomenti economici, l’ultimo versamento di mantenimento risale al 13.02.2025 e il ricorrente ha dichiarato di aver perso il lavoro: non è chiaro, osserva il Collegio, perché non potrebbe inviare il dovuto apporto dall’estero. La valutazione amministrativa risulta quindi immune dalle censure. Resta salva la possibilità, in presenza dei presupposti, di valutare altro titolo di soggiorno a tutela dell’unità familiare. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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