L’ottemperanza per la carta docente non si estingue con il pagamento del capitale: restano dovuti interessi e rivalutazione (TAR Sardegna n. 491 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non si estingue per il solo fatto che l’Amministrazione, dopo la notifica del titolo esecutivo, abbia corrisposto la sorte capitale: se la sentenza da eseguire ha statuito anche sugli accessori, il giudice dell’ottemperanza deve ordinarne il pagamento, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con riferimento alle somme già erogate. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da subito, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. In caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il commissario può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1009/2025 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, per un importo di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
La sentenza era stata notificata al Ministero in data 24 luglio 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. A fronte della notifica, l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito della sola sorte capitale sulla carta del docente, senza corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il ricorrente aveva quindi insistito per la condanna del Ministero al pagamento di tale somma, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, essendo intervenuto il pagamento dopo la proposizione del ricorso. Ha tuttavia rilevato che l’Amministrazione non aveva integralmente eseguito il giudicato, non avendo corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione espressamente statuita dal giudice del lavoro.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, corrispondendo alla parte ricorrente la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione. Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro trenta giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, atteso il pagamento della somma capitale intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, inserito in un diffuso contenzioso. Ha fatto salvo, però, l’obbligo del Ministero di rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.
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Nota della Redazione
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