Improcedibilità per rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 488 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti intimate, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. L’improcedibilità consegue automaticamente quando il venir meno dell’interesse sopravvenga alla proposizione del ricorso e sia dichiarato con atto formalmente accettato dalle controparti. La definizione in rito del giudizio preclude l’esame del merito e giustifica la compensazione delle spese quando le parti ne abbiano fatto concorde richiesta. La rinuncia all’intervento ad adiuvandum, intervenuta autonomamente, non incide sulla declaratoria ma ne conferma la sopravvenuta assenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, un Comune, ha impugnato la determinazione del direttore dell’Ufficio d’Ambito competente con cui era stato approvato il progetto definitivo di un impianto di depurazione di acque civili a servizio di più Comuni, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di variante urbanistica. Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006, subordinatamente all’esito favorevole della procedura di verifica ambientale preliminare.

Il ricorso, notificato nel gennaio 2024, ha dato luogo alla costituzione della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito, oltre all’intervento ad adiuvandum di due soggetti privati. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 222 del 15 luglio 2024. In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente, in data 21 novembre 2025, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, domandando la compensazione delle spese di lite. Le parti intimate, costituitesi in giudizio, hanno accettato la rinuncia con atti depositati rispettivamente il 24 novembre 2025 e il 9 gennaio 2026, aderendo alla richiesta di compensazione.

Anche gli interventori ad adiuvandum hanno depositato, in data 4 dicembre 2025, atto di rinuncia all’intervento, parimenti con richiesta di compensazione delle spese. Ne deriva che nessuna delle parti ha più interesse alla definizione nel merito della controversia.

Il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse. Sul punto opera altresì l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplina gli effetti della rinuncia al ricorso.

L’accettazione della rinuncia da parte di tutte le parti costituite consolida il venir meno dell’interesse, rendendo improcedibile il ricorso. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, in conformità alla concorde richiesta delle parti e alla natura della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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