Partecipazione di membro non legittimato vizia la delibera del collegio imperfetto (TAR Lombardia n. 771 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione alla seduta di un collegio imperfetto di un componente privo di titolo vizia la deliberazione, senza che rilevi la cd. prova di resistenza. La presenza del soggetto non legittimamente nominato perturba il processo logico-valutativo posto a fondamento della determinazione collegiale, tanto piu’ se egli ha illustrato la pratica e formulato la proposta finale in luogo dell’organo competente. Nei collegi imperfetti, pertanto, il vizio di composizione si trasmette agli atti deliberativi e a quelli conseguenti. La dichiarazione di interesse culturale e il connesso vincolo di pertinenzialita’ storico-artistica tra beni mobili e immobile contenitore hanno natura meramente conformativa e non espropriativa: non impongono ablazione ne’ indennizzo, salvi gli obblighi di conservazione e le limitazioni all’uso.

Il Fatto

Una fondazione ha costituito un museo destinato a esporre al pubblico una raccolta di dipinti di scuola veneta, donati dai fondatori e collocati in un palazzo storico. La restante parte della quadreria, gia’ di proprieta’ di un erede, e’ caduta in comunione ereditaria tra i figli e un’ulteriore societa’. Due decreti di vincolo si sono succeduti nel tempo, il primo annullato dal TAR per incompetenza del Segretario Regionale.

Dopo la pronuncia di annullamento, il Ministero ha avviato un nuovo procedimento e, nell’aprile 2025, il Segretario Regionale ha dichiarato l’eccezionale interesse culturale dell’intera collezione di centottanta dipinti, riconoscendone la qualita’ di pertinenza storica e storico-artistica del palazzo contenitore, con vincolo di inamovibilita’. La societa’ titolare di una quota dei dipinti e l’amministratore hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, con ricorso integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria le censure di incompetenza, in ossequio alle coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015, la cui eventuale fondatezza preclude l’esame delle altre doglianze, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a..

L’argomento secondo cui il decreto avrebbe portata ablativa e avrebbe dovuto essere adottato dall’amministrazione centrale con indennizzo non e’ stato accolto. Il provvedimento non modifica il regime proprietario della quadreria: i titolari restano nella facolta’ di godimento e disposizione dei beni, pur con le limitazioni proprie del vincolo conformativo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 1135 dell’1.2.2023, che esclude l’espropriazione larvata quando ricorrono un interesse generale alla regolamentazione dell’uso dei beni e il rispetto dei principi di legalita’ e proporzionalita’. Non ricorrono, quindi, le fattispecie degli artt. 95, 96 e 97 d.lgs. n. 42/2004.

Quanto al vincolo di pertinenza, il Collegio osserva che in materia di beni culturali il concetto ha finalita’ e sostanza giuridica diverse da quelle civilistiche: non rileva il regime dominicale, ma il legame tra i beni sotto il profilo dell’interesse culturale. Esso costituisce una modalita’ di tutela volta a disincentivare l’asportazione delle opere storicamente connesse all’edificio (C.d.S., Sez. VI, n. 1433 del 9.2.2023; CGARS n. 220 del 15.5.2006).

Infondata e’ anche la censura di incompetenza per violazione del DPCM 57/2024 e del DM 270/2024: le disposizioni transitorie, segnatamente l’art. 41, commi 1 e 7, del DPCM 169/2019 e l’art. 12, comma 2, del DM 270/2024, mantengono operanti le Commissioni regionali nel precedente assetto fino al conferimento degli incarichi dirigenziali. Poiche’ tali incarichi sono stati conferiti solo l’1.8.2025, nel marzo-aprile 2025 la Commissione ha legittimamente operato ed e’ stata presieduta dal Segretario Regionale.

E’ invece fondata la censura relativa alla partecipazione di un componente privo di titolo. Il Capo del Dipartimento aveva avocato a se’ i poteri di gestione della Soprintendenza e delegato a un funzionario solo alcune funzioni, tra cui non rientra la partecipazione alla Commissione, espressamente non delegabile. Alla seduta avrebbe dovuto partecipare l’avocante, che conservava il ruolo di Soprintendente. Inoltre il verbale attesta che la pratica e’ stata illustrata dal componente non legittimato, con proposta finale. La sua presenza ha influenzato la formazione della volonta’ dell’organo ben oltre il mero apporto numerico: non opera, dunque, la prova di resistenza (TAR Lecce, Sez. II, n. 1222 del 26.7.2018; TAR Roma, Sez. I, n. 9947 del 21.7.2015; C.d.S., Sez. V, n. 1970 del 13.6.2008). La delibera del 27.3.2025 e’ quindi viziata per incompetenza relativa, con conseguente illegittimita’ derivata del decreto del 18.4.2025. Assorbiti tutti gli altri motivi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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