Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 913 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma non esercita alcun potere costitutivo sul diritto di credito, che resta quello delineato dal titolo. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. La penalità di mora richiesta non è dovuta ove non ricorrano i presupposti di legge.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese processuali distratte in favore del difensore antistatario. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di ordinare all’Amministrazione il versamento della somma complessiva, di applicare una penalità di mora, di nominare un commissario ad acta e di condannare la controparte alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Su un piano più generale, il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da ciò consegue un principio operativo rilevante: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. In particolare, per il capitale residuo e per gli interessi occorre verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio ha invece escluso la dovuta delle somme richieste a titolo di penalità di mora.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, alla definitiva determinazione dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è stato riconosciuto alcun compenso. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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