Cessazione della materia del contendere per annullamento sopravvenuto in autotutela (TAR Lombardia n. 767 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere presuppone che i provvedimenti adottati in corso di giudizio, autonomamente assunti dall’amministrazione, realizzino la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, consentendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso e rendendo inutile la prosecuzione del processo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia che definisce il giudizio in tal modo è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata. Quando l’amministrazione riconosce l’inesigibilità del credito per maturata prescrizione e annulla gli atti impugnati, l’interesse del ricorrente risulta integralmente soddisfatto. La regolazione delle spese può essere derogata al criterio della soccombenza virtuale, con integrale compensazione, in ragione della complessità della materia; resta fermo l’onere di rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la comunicazione con cui l’AGEA le aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2003/2004, oltre agli atti presupposti e conseguenti. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito e l’illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo.
Nel corso del giudizio l’Agenzia ha versato in atti un provvedimento con cui, riconosciuta l’inesigibilità del credito per essere maturata la prescrizione, ha disposto l’annullamento della comunicazione impugnata e la cancellazione della posizione debitoria dal Registro Nazionale dei Debiti. La ricorrente ha ritenuto tale operato pienamente satisfattivo dell’interesse azionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa della ricorrente ha trovato piena soddisfazione nel provvedimento sopravvenuto, con cui l’AGEA ha riconosciuto l’inesigibilità del proprio credito e disposto l’annullamento degli atti impugnati. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha richiamato il condiviso orientamento secondo cui, nel processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare tale definizione soltanto ove, autonomamente adottati dall’amministrazione, realizzino la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, permettendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso (viene citata Cons. Stato, Sez. VII, n. 9737 del 2023).
La statuizione è stata quindi caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata, in ragione della piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (richiamate Cons. Stato, Sez. V, n. 9604 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 8439 del 2024).
Quanto alle spese, il Collegio ha derogato al criterio della soccombenza virtuale, disponendone l’integrale compensazione in ragione della particolare complessità dell’evoluzione della materia e delle difficoltà della gestione amministrativa. Ha tuttavia riconosciuto a carico dell’AGEA, ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l’onere di rifondere alla controparte virtualmente vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 6850 del 2022).
Nota della Redazione
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