Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime non è pretestuosa né irragionevole (TAR Lazio n. 2547 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di concessioni demaniali marittime già scadute e poste a gara non è illegittima quando è disposta per l’esigenza di verificare, prima dell’affidamento, la presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti messi a gara, al fine di non pregiudicare l’avvio della stagione balneare. Tale ragione non può ritenersi pretestuosa né manifestamente irragionevole, avuto riguardo al contesto complessivo in cui la proroga è stata adottata. Ne consegue l’infondatezza dei motivi che ne contestino la pretestuosità e il rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., avanzata in funzione risarcitoria.
Il Fatto
Nel dicembre 2020 il Municipio X di Roma Capitale avviava due procedure per l’affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. La società ricorrente partecipava alla prima gara, risultando miglior offerente per un lotto nella graduatoria pubblicata nell’ottobre 2021. A fronte dei contenziosi dei precedenti concessionari e nell’attesa del PUA, con deliberazione del dicembre 2021 la Giunta municipale revocava le procedure e prorogava le concessioni in essere.
Annullata quella delibera per incompetenza dell’organo politico, il dirigente competente, con determinazione dell’8 aprile 2022, disponeva una proroga tecnica delle concessioni scadute fino al 31 dicembre 2022, in attesa delle verifiche su abusi e occupazioni sine titulo. La società impugnava tale atto, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo di concludere la procedura di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’improcedibilità delle domande volte a ottenere la conclusione della procedura, poiché nelle more Roma Capitale aveva proseguito l’iter selettivo ed escluso la ricorrente dalla gara, con decisione oggetto di distinto ricorso respinto. Ha altresì ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse all’annullamento dell’atto di proroga, avendo lo stesso esaurito i suoi effetti.
Residuava dunque la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., proposta dalla ricorrente in vista di una futura azione risarcitoria. Il Tribunale ha respinto tale domanda, in coerenza con altre decisioni assunte su ricorsi analoghi.
Nel merito, la proroga contestata era stata disposta in ragione dell’impossibilità di definire la gara in tempo utile per l’avvio della stagione balneare 2022, stante la necessità di verificare previamente difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti. La presenza di abusi non accertati puntualmente prima dell’affidamento avrebbe potuto generare contestazioni in fase di consegna dei beni, pregiudicando il regolare avvio della stagione ormai alle porte.
Il Collegio ha quindi escluso che tale ragione potesse considerarsi pretestuosa o manifestamente irragionevole, avuto riguardo al contesto complessivo in cui la proroga era stata adottata, dopo la revoca e il riavvio della procedura all’esito di un contenzioso. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva contestato puntualmente tutte le ragioni poste a sostegno della decisione, omettendo di censurare l’autonomo capo di motivazione fondato sulla necessità di un affidamento contemporaneo di tutti i lotti non liberi, per evitare disparità di trattamento.
Su queste basi il ricorso è stato respinto nel suo nucleo di accertamento, con integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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