Cessazione materia contendere e spese per soccombenza virtuale in ottemperanza a giudicato (TAR Lombardia n. 714 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio della soccombenza virtuale: la condanna alle spese segue la valutazione della probabile soccombenza dell’Amministrazione, desunta dal fatto che l’esecuzione è stata data soltanto a seguito dell’iniziativa giudiziale del creditore. La condanna alle spese va pronunciata con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Lombardia ai sensi degli articoli 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e nei limiti della prescrizione quinquennale.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato senza essere appellata. Il Ministero era rimasto inerte oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, integrato poi da una relazione dalla quale risulta che il gestore della procedura di erogazione del servizio ha accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza in favore dei docenti.
Parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto adempimento, ma ha insistito per la condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
Il Tribunale ha rilevato che, in corso di giudizio, l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. Su questa base ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venuto meno l’interesse all’ottemperanza coattiva.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando il dato temporale dell’adempimento: l’esecuzione è stata resa solo a seguito della notifica del ricorso. La condanna alle spese è stata quindi posta a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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