Revoca del nulla osta e subentro del nuovo datore di lavoro (TAR Campania n. 3307 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta non può essere disposta in modo automatico e meccanicistico quando il lavoratore straniero versi in una condizione di buona fede e dimostri una nuova e seria occasione di lavoro con altro datore, che abbia formalmente richiesto il subentro in costanza di nulla osta efficace. L’Amministrazione è tenuta a operare un bilanciamento di interessi in ossequio al principio di proporzionalità e di favor lavoratoris, valorizzando la sopravvenienza costituita dalla nuova occasione lavorativa. La condotta inadempiente del datore di lavoro originario non può ricadere sul lavoratore, che ha agito in piena buona fede.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia a seguito del nulla osta rilasciato nel 2023 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e del successivo visto di ingresso. Nelle more della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro originario comunicava di non voler più procedere all’assunzione.
Il ricorrente reperiva allora un nuovo datore nel medesimo settore produttivo, che con dichiarazione via PEC manifestava la propria disponibilità al subentro per le medesime mansioni. All’appuntamento di convocazione il datore originario non si presentava. Con provvedimento del 30 luglio 2025 la Prefettura revocava il nulla osta per mancata presentazione della documentazione e del datore originario. Il ricorrente impugnava la revoca, deducendo violazione della disciplina di settore, eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza dello stesso TAR, secondo cui, in caso di buona fede del cittadino straniero e di dimostrazione di una effettiva nuova seria occasione lavorativa, in costanza di nulla osta efficace e con altro datore che abbia prodotto formale richiesta di subentro, si determina una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela.
Il percorso argomentativo valorizza il principio di proporzionalità e di favor lavoratoris, insieme al rilievo del ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto alla convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno. La sopravvenienza rilevante è costituita dalla nuova occasione di lavoro e dalla richiesta di subentro del nuovo datore, operante anche nel medesimo settore produttivo.
Secondo il Tribunale, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di subentro del nuovo datore e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno, anziché applicare in modo automatico la sanzione della revoca. L’omesso bilanciamento di interessi determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di revoca annullato. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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