Accesso alle offerte di gara e segreti tecnici nel servizio di sharing (TAR Lombardia n. 710 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura con cui un Comune seleziona i soggetti abilitati al servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing non è qualificabile come appalto o concessione di servizio pubblico e non rientra nel codice dei contratti. L’accesso agli atti è quindi disciplinato dagli artt. 22 ss. l. 241/1990 e non dall’art. 35 d.lgs. 36/2023. Ne deriva che l’esigenza difensiva del concorrente, fondata sull’art. 24 Cost., prevale sulle contrapposte istanze di segretezza, purché l’accesso sia necessario per curare o difendere interessi giuridici. L’operatore che invoca la riservatezza deve allegare e provare in modo specifico e rigoroso l’esistenza di segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 98 d.lgs. 30/2005.

Il Fatto

Il Comune di Bergamo ha avviato una procedura selettiva per individuare due operatori abilitati al servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici, precisando nell’avviso che la stessa, non essendo finalizzata all’affidamento di un appalto o di una concessione, era soggetta solo ai principi generali nazionali e unionali. All’esito della selezione, approvata con determinazione dirigenziale, la società ricorrente si è collocata al secondo posto.

Tre concorrenti collocati in posizione deteriore hanno presentato istanze di accesso agli atti dell’offerta della ricorrente, invocando l’accesso documentale ai fini di valutare l’eventuale impugnazione dell’esito. Il Comune ha accolto le istanze, rigettando le opposizioni della ricorrente, che ha impugnato i relativi provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’esistenza di segreti tecnici e commerciali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato n. 9541 del 2023, esclude che il servizio di noleggio di monopattini in sharing integri un servizio pubblico e che la procedura di contingentamento delle abilitazioni ricada nel codice dei contratti. La selezione va ricondotta alla disciplina dei servizi nel mercato interno e all’art. 9 Dir. 2006/123/CE.

Da ciò deriva che l’accesso agli atti non è assoggettato al regime speciale dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, che impone un bilanciamento tra diritto di difesa e segreti industriali. Si applica invece la disciplina generale degli artt. 22 ss. l. 241/1990, con i relativi contrappesi: da un lato la tutela degli interessi industriali e commerciali dei controinteressati, dall’altro la garanzia dell’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che l’accesso all’offerta integrale della ricorrente sia necessario alla difesa delle tre istanti. Esse hanno partecipato alla procedura e intendono verificarne la legittimità per valutare l’opportunità di impugnarne l’esito; necessitano pertanto di conoscere gli elementi sui quali la Commissione ha espresso le proprie valutazioni. Sussiste il collegamento tra esigenza difensiva, situazione soggettiva e documento richiesto. La circostanza che una delle istanti si sia classificata quarta, chiedendo l’accesso alle sole offerte delle prime due, non inficia tale conclusione.

Quanto ai segreti tecnici e commerciali, la loro esistenza recede di fronte all’esigenza difensiva e, comunque, non risulta adeguatamente dimostrata. Richiamando l’art. 98 d.lgs. 30/2005 e l’orientamento del Cons. Stato n. 8231 del 2025 e n. 8257 del 2024, il Collegio esclude che l’esperienza pregressa, i nominativi di fornitori, le soluzioni software registrate e i componenti dei monopattini integrino informazioni segrete, per difetto di specifica allegazione e di comprovati caratteri di segretezza oggettiva. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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