Ottemperanza al giudicato e interessi sulle spese in distrazione (TAR Lombardia n. 642 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente e delle somme riconosciute in distrazione ai difensori antistatari non può essere travolto da una dichiarazione di adempimento depositata dopo la camera di consiglio e priva di supporto documentale. Gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non dalla sua pubblicazione, poiché solo da quel momento si perfeziona l’accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo. Le difficoltà di bilancio della pubblica amministrazione non ostacolano l’esecuzione, dovendosi ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli, all’istituto del pagamento in conto sospeso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata con finalità sollecitatoria e, per la sua applicazione, il commissario ad acta procede d’ufficio al calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito innanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 35/2025, che gli aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’emissione dei relativi buoni spesa.
Insieme al ricorrente hanno agito in ottemperanza i suoi difensori, antistatari, per il pagamento delle spese legali liquidate in loro favore in distrazione. Espone la parte che la sentenza è stata notificata il 17 gennaio 2025 e che il Ministero non ha tenuto alcuna condotta adempitiva, nonostante il titolo sia passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 13 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva la tardività della comunicazione depositata dall’Ufficio Scolastico Regionale il 31 marzo 2026, con cui si asserisce l’avvenuto accredito sulla Carta docente ad opera del gestore del servizio. La produzione è sopravvenuta alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Tale dichiarazione non può essere presa in considerazione: oltre a essere tardiva, l’intervenuto accredito è semplicemente affermato, senza prova documentale. Trattandosi di allegazione di parte e non di questione rilevabile d’ufficio, non sussistono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo esecutivo è passato in giudicato e risulta decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sono pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ricorda inoltre che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva.
Sulla domanda dei difensori, il TAR precisa che gli interessi legali sulle spese riconosciute in distrazione decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla sua pubblicazione, richiamando TAR Toscana, Sez. I, n. 728 del 2017. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione, con nomina, in caso di persistente inadempimento, di un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto, senza compenso. Questi potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne ammette l’applicazione con funzione sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali sull’importo dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.