Accesso agli atti di gara e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Molise n. 307 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio cautelare a seguito del deposito in atti effettuato dalla società controinteressata, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità conseguente alla cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire non preclude la regolazione delle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, ove la domanda risulti fondata con riferimento all’obbligo di motivazione dell’oscuramento previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La Centrale unica di committenza di Vastogirardi aveva indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito del confronto competitivo, la società aggiudicataria risultava prima classificata, mentre la ricorrente si collocava al secondo posto. Con determina del 19.05.2026 la stazione appaltante dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. La ricorrente, classificata seconda, proponeva istanza di accesso agli atti di gara, ottenendo la trasmissione della relazione tecnica dell’aggiudicataria in versione parzialmente oscurata, corredata dalla dichiarazione di diniego all’ostensione delle parti secretate. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione degli obblighi di pubblicazione automatica e la illegittimità dell’oscuramento disposto in assenza di un provvedimento motivato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la natura cautelare della controversia, ha dato atto che la società controinteressata, costituendosi in giudizio, aveva versato in atti tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente. Nel corso dell’udienza camerale, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo l’ostensione documentale soddisfatto integralmente la domanda di accesso. Tale dichiarazione ha indotto il Tribunale a riservare la causa per la decisione di merito con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo ha quindi pronunciato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando come la produzione documentale della controinteressata avesse privato la ricorrente dell’interesse a coltivare il giudizio. La declaratoria di improcedibilità non ha tuttavia impedito la regolazione delle spese di lite, che sono state in parte compensate e in parte poste a carico del Comune resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto della fondatezza delle censure relative alla mancata motivazione dell’oscuramento.
Il Collegio ha altresì valorizzato il comportamento processuale della ricorrente, la quale aveva dichiarato di non avere più interesse soltanto a seguito dell’avvenuta ostensione documentale, circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La liquidazione delle spese in favore della ricorrente, nella misura di euro 800 oltre accessori di legge, è stata disposta a carico della Centrale unica di committenza, in quanto parte resistente che aveva opposto il diniego all’accesso integrale.
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Nota della Redazione
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