L’ottemperanza per la Carta del docente non esclude il commissario ma esclude l’astreinte (TAR Sardegna n. 259 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere l’esecuzione del giudicato comporta la condanna dell’amministrazione ad adempiere e la nomina, sin da ora, del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere, invece, legittimamente esclusa qualora sussistano specifiche “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo volto all’adempimento, la natura seriale del contenzioso e la funzione non alimentare del beneficio economico riconosciuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro la declaratoria del diritto a percepire la somma annua di € 500,00 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione ma, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, nessun adempimento era seguito. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto disposto la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio economico, e ha nominato sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il TAR ne ha invece escluso l’accoglimento, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. introduce un autonomo limite alla comminatoria, rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative” all’adempimento.
Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella eccezionale mole di contenzioso seriale, fattori che rendono il ritardo non imputabile a colpa specifica dell’amministrazione. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, configurandolo come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Da ultimo, il Collegio ha liquidato le spese in misura ridotta in ragione della serialità delle cause discusse. La pronuncia risulta così coerente con il più recente orientamento del medesimo TAR, che predilige la nomina del commissario ad acta quale strumento satisfattivo rispetto alla misura coercitiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.