Danno da autotutela: non risarcibile il pregiudizio evitabile con l’impugnazione (TAR Lazio n. 485 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo non è conseguenza automatica dell’illegittimità e richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. e dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante i mezzi di tutela previsti. La mancata impugnazione del provvedimento definitivo, unita alla rinuncia alla tutela cautelare e alla successiva proposizione della sola domanda risarcitoria, integra un comportamento opportunistico che spezza il nesso causale e preclude il ristoro del danno evitabile.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Comune la localizzazione di aree per l’installazione di impianti di telecomunicazione, con sottoscrizione di una convenzione di durata novennale. Dopo l’avvio dei lavori, l’amministrazione aveva sospeso le attività con un’ordinanza contingibile e urgente e aveva poi annullato in autotutela la concessione.

La società ha agito per l’accertamento dell’illegittimità della condotta comunale e per il risarcimento di circa 294.000 euro, tra danno emergente e lucro cessante, per la mancata conclusione di un contratto di locazione delle aree. L’amministrazione si è costituita rilevando l’assenza di un corrispettivo e di una procedura di evidenza pubblica e la genericità dell’allegazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi consolidati in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione. La responsabilità per l’esercizio delle funzioni pubbliche va ricondotta all’art. 2043, cod. civ., con i suoi elementi costitutivi: danno ingiusto, comportamento doloso o colposo e nesso di causalità. Il risarcimento non discende automaticamente dall’annullamento del provvedimento, ma esige la verifica di tutti i requisiti dell’illecito, con onere probatorio a carico del danneggiato ai sensi dell’art. 2697, cod. civ.

Viene in rilievo l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 3 del 2011, secondo cui la regola della non risarcibilità dei danni evitabili è espressione di un giudizio di causalità ipotetica, che impedisce il ristoro del pregiudizio che il creditore non avrebbe subito se avesse tenuto il comportamento collaborativo cui è tenuto secondo correttezza.

Nel caso concreto, i lavori erano già volontariamente fermi al momento del provvedimento impugnato nel giudizio sul ricorso n. 311/2016. Il danno da esborsi economici va correlato all’ordinanza contingibile e urgente, non alla determinazione non impugnata, dovendosi evitare un’indebita duplicazione delle voci risarcitorie.

Quanto al lucro cessante, la società aveva rinunciato alla domanda cautelare e aveva lasciato decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione della determinazione conclusiva, limitandosi a proporre la sola domanda risarcitoria. Tale omissione viola il dovere di diligenza dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. e le ha precluso la chance di sfruttamento dell’area. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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