Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3559 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Qualora sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inadempimento alla condotta omissiva della stessa amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte. Non è invece equa, nel caso concreto, l’applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce senza adempiere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’azione di ottemperanza, che può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il TAR verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Accerta che la sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Su un punto specifico il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inadempimento alla condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di sottrarsi all’obbligo invocando il proprio contegno inerte.
Il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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