Supplenze docenti e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 578 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al mancato affidamento di una supplenza annuale ai docenti non universitari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico comporta che gli atti di gestione del singolo rapporto di impiego siano di natura non autoritativa, anche quando implicano valutazioni organizzative. Al giudice amministrativo restano riservate, in via residuale, le controversie in materia di procedure concorsuali e quelle aventi ad oggetto gli atti di macro-organizzazione. Non rileva la distinzione tra atti autoritativi discrezionali e atti paritetici.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva presentato istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per l’anno scolastico 2025-2026, per le classi di concorso B015 e B03 della scuola secondaria di secondo grado. Inserito in un primo momento in graduatoria, ne era stato poi escluso dai provvedimenti con cui il responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia aveva individuato i destinatari delle proposte di stipula del contratto a tempo determinato.

Il docente ha quindi impugnato le determinazioni susseguitesi dal 27 ottobre al 10 dicembre 2025, chiedendo l’accertamento del diritto al reinserimento nelle GPS e alla restituzione del punteggio posseduto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio che la gestione delle supplenze a livello provinciale si colloca sul confine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria. Da un lato stanno le direttive e gli atti di organizzazione delle autorità scolastiche, con finalità generali; dall’altro le proposte di incarico secondo l’ordine di graduatoria, propedeutiche all’instaurazione dei singoli rapporti di lavoro. Con ordinanza n. 64 del 25 febbraio 2026 il giudizio è stato proseguito per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione.

Il riparto discende dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 63 d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione su tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato è riservata al giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Al giudice amministrativo restano riservate, in via residuale, le controversie in materia di procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e quelle relative agli atti di macro-organizzazione, che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e determinano le dotazioni organiche complessive.

Il rapporto di lavoro del docente non universitario rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario, fatta eccezione per le procedure concorsuali, qualunque sia il tipo di atto adottato. Il Collegio esclude che rilevi la distinzione tra atti autoritativi discrezionali e atti paritetici: la privatizzazione implica che gli atti di gestione del rapporto siano configurati come non autoritativi, anche quando la pubblica amministrazione compia valutazioni organizzative.

Nel caso concreto, l’oggetto del contendere è individuato nel mancato affidamento della supplenza annuale. Non si tratta di provvedimenti afferenti a una procedura concorsuale né di atti di macro-organizzazione, bensì di atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro, incidenti su rapporti di pubblico impiego privatizzato. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto. Le spese sono compensate, attesa la natura meramente processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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