Silenzio sull’istanza di revisione prezzi e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 851 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione emetta il provvedimento espresso conclusivo del procedimento, ancorché tardivo, facendo venir meno la propria inerzia. La sopravvenuta adozione dell’atto non determina l’improcedibilità ai fini della regolazione delle spese, che vanno poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio di soccombenza virtuale, quando l’inerzia contestata risulti ingiustificata. L’asserita complessità dell’istruttoria, in assenza di specifiche clausole di revisione e in presenza di un orientamento giurisprudenziale in evoluzione, non giustifica un ritardo di oltre un anno nell’adozione del provvedimento.
Il Fatto
Una società di vigilanza privata, aggiudicataria di un appalto di servizi di vigilanza non armata bandito da un’azienda socio-sanitaria territoriale per il periodo 2023-2026, ha chiesto nel corso dell’esecuzione l’adeguamento del corrispettivo in ragione del rinnovo del CCNL di settore e del conseguente incremento del costo della manodopera. L’amministrazione ha respinto la prima istanza nell’agosto 2023, sul rilievo del decorso di un anno dall’inizio dell’esecuzione, poi ha avviato il procedimento con nota del 3.8.2024 e ha richiesto integrazioni, trasmesse dalla società nel settembre 2024.
Di fronte all’inerzia successiva, la ricorrente ha sollecitato più volte la conclusione del procedimento e ha quindi adito il TAR, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere con atto espresso entro trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda il destino del ricorso avverso il silenzio quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, concluda il procedimento con un provvedimento espresso di rigetto, ancorché adottato oltre il termine di legge.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha depositato in giudizio, nella data fissata per l’udienza di discussione, il provvedimento conclusivo emesso il 5.9.2025, con il quale ha respinto le richieste di revisione del corrispettivo. La condotta dell’amministrazione ha così fatto venir meno la propria inerzia.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse della ricorrente all’accertamento del silenzio è venuto meno per effetto della sopravvenuta adozione dell’atto richiesto. Il giudizio non prosegue quindi nel merito dell’eventuale illegittimità del diniego.
Sulla regolazione delle spese, il Collegio applica il principio di soccombenza virtuale, richiamando il precedente della stessa Sezione, sentenza n. 949/2024, reso in una fattispecie analoga. La condanna dell’amministrazione alle spese si fonda sul contegno complessivamente serbato dall’azienda, che ha indotto la ricorrente a un giudizio divenuto improcedibile solo per la tardiva conclusione del procedimento.
Il Collegio esclude, infine, che l’asserita complessità dell’istruttoria — collegata all’assenza di una specifica clausola di revisione dei prezzi nel contratto e all’evoluzione giurisprudenziale sul tema — possa giustificare un ritardo superiore a un anno nell’adozione del provvedimento. Il ricorso è dichiarato improcedibile e l’amministrazione condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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