Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 1094 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle altre parti, impone al giudice la declaratoria di improcedibilità, in applicazione del principio dispositivo. La pronuncia in conformità alla richiesta di parte esaurisce il thema decidendum senza esame del merito. La compensazione delle spese di lite consegue alla sopravvenienza delle ragioni dell’improcedibilità, non addebitabile ad alcuna delle parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato i decreti ministeriali e gli accordi di programma relativi alla realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto. Nel corso del giudizio, la materia è stata disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006, con l’introduzione dell’art. 178-quater.
In vista della discussione nel merito, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Le altre parti costituite hanno aderito alla richiesta con note versate in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che gli accordi impugnati non sono stati rinnovati alla loro scadenza e che, ad oggi, la materia è regolata dall’art. 178-quater del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 14-ter, comma 1, d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024.
La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l’improcedibilità del ricorso. Le altre parti costituite, con note versate in atti, hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Il Tribunale ha ritenuto che, in virtù del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo, si imponesse una declaratoria in conformità alla concorde richiesta delle parti. La sopravvenuta carenza di interesse, non contestata, preclude l’esame del merito e impone la definizione del giudizio in rito.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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