Riscatto gratuito laurea per ufficiale transitato da Corpo Forestale a Carabinieri (TAR Campania n. 2008 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 si applica anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato transitati, dal 1° gennaio 2017, nell’Arma dei Carabinieri, i quali sono legittimati a fruire del riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso di laurea richiesto per la nomina. La norma non distingue il ruolo di provenienza e richiede due soli requisiti oggettivi: la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo al momento della richiesta e l’avvenuta richiesta del diploma di laurea per la nomina. Nel computo degli anni antecedenti al conseguimento del titolo, il cui ammontare corrisponde alla durata legale del corso, non rileva che il dipendente abbia nel frattempo prestato servizio con qualifica non richiedente la laurea, né che quegli anni risultino coperti da contribuzione previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in Ingegneria Mineraria, corso di durata legale pari a cinque anni, al termine di un percorso protrattosi oltre tale durata. Ha poi avuto accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato mediante un concorso che richiedeva la laurea in ingegneria come requisito di ammissione. A seguito della soppressione del Corpo, è transitato dal 1° gennaio 2017 nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Con istanza del 21 settembre 2023 ha chiesto il riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso, senza riscontro definitivo. Ha quindi agito per l’accertamento del diritto e, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha adottato il decreto n. 53 del 19 maggio 2025, riconoscendo in astratto la computabilità del periodo ma escludendolo in concreto perché il quinquennio antecedente alla laurea coincideva con parte del servizio prestato presso altra amministrazione, già coperto da contribuzione previdenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione. La controversia sul riscatto, promossa in costanza del rapporto, spetta al giudice amministrativo e non alla Corte dei conti, perché investe diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego e solo di riflesso il trattamento di quiescenza.

Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati. La giurisprudenza consolidata riconosce l’operatività dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale transitati nell’Arma dei Carabinieri, in quanto nominati ufficiali previa selezione richiedente la laurea e divenuti, dopo il transito, ufficiali militari in servizio permanente effettivo.

La norma non opera distinzioni sul ruolo di provenienza, riferendosi esclusivamente a due requisiti oggettivi: la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo e la necessità della laurea per la nomina. L’opzione esegetica restrittiva è estranea al tenore letterale della disposizione.

La questione dirimente riguarda la modalità di computo del periodo. L’amministrazione ha calcolato “a ritroso” il quinquennio antecedente alla laurea, escludendolo perché coincidente con il servizio già coperto da contribuzione. Il Collegio ritiene tale indirizzo non condivisibile: diversamente opinando, nel silenzio della legge sull’arco temporale computabile, si negherebbe sperequativamente il beneficio a chi durante il periodo di laurea abbia lavorato con qualifica non richiedente la laurea, rispetto a chi non abbia lavorato, frustrando la ratio di incentivazione della preparazione culturale del personale.

Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento del decreto impugnato e ordine all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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