Permessi retribuiti degli amministratori locali e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 147 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore dipendente che riveste cariche elettive risponde a titolo di dolo del danno erariale cagionato agli enti che hanno rimborsato al datore di lavoro i permessi retribuiti, quando la documentazione prodotta non dimostri l’effettivo svolgimento e l’intera durata delle funzioni istituzionali. L’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce i permessi per la sola effettiva durata delle riunioni, sicché il rimborso dell’intera giornata lavorativa, in assenza di attestazioni analitiche, è fonte di responsabilità. Le autocertificazioni generiche, prive di indicazione delle attività e dei tempi, integrano quel quid pluris che configura l’occultamento doloso del danno e differisce il decorso della prescrizione al momento del suo disvelamento.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un esposto presentato dal sindaco succeduto al convenuto, che aveva riscontrato anomalie nei rimborsi erogati da un Comune e da un Consorzio di servizi sociali in favore del datore di lavoro del precedente amministratore. Quest’ultimo, dipendente di una società postale, aveva ricoperto per circa un decennio le cariche di sindaco, consigliere provinciale e presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio, assentandosi dal lavoro con permessi retribuiti giustificati da impegni istituzionali.

La Procura contabile conveniva in giudizio l’ex amministratore per il risarcimento del danno, quantificato in circa 65.726,85 euro nei confronti del Comune e 11.137,18 euro verso il Consorzio. Il convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione e contestava la propria estraneità al procedimento di rimborso, intercorso tra datore di lavoro ed enti.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di prescrizione, ritenendo configurabile l’occultamento doloso del danno. Il termine decorre dal 23.2.2022, data dell’esposto che ha disvelato la condotta, protrattasi dal 2011 al 2022.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il sistema dei permessi. Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, spettano permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi “per la loro effettiva durata”, oltre al tempo di viaggio. L’art. 80 prevede che l’ente rimborsi al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza. Non rileva l’estraneità formale del lavoratore alla fase di rimborso, perché è onere del medesimo produrre la documentazione idonea a comprovare esistenza e durata dell’impegno.

Dall’istruttoria della Guardia di Finanza emerge che il convenuto usufruì di permessi per oltre 2.921 ore quale sindaco e 441 ore per il Consorzio. Le attestazioni si limitavano a indicare il giorno, senza specificare attività e tempi, riportando orari coincidenti con l’intero turno di servizio. Le riunioni di giunta, convocate spesso su un solo argomento, duravano pochi minuti e i verbali non recavano mai l’orario di conclusione. Alcuni rimborsi riguardarono giornate di sabato e il periodo del lock down, quando gli uffici erano chiusi.

Il Collegio ritiene attendibili le dichiarazioni dell’ex assessore, componente della giunta non beneficiario di rimborsi, e non significative le deposizioni contrarie, generiche o provenienti da soggetti nella medesima posizione del convenuto. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama l’evoluzione normativa: dopo l’art. 21 del d.l. n. 76/2020, la prova del dolo esige la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, non solo della condotta. Nel caso concreto tale volontà è ravvisata nella sistematica strumentalizzazione delle cariche per percepire l’intera retribuzione a fronte di nessuna prestazione lavorativa.

La Corte accoglie pertanto la domanda e condanna il convenuto al risarcimento delle somme richieste, oltre rivalutazione e interessi, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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