Restituzione oneri urbanizzazione e colpa grave dei funzionari (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 194 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il funzionario preposto all’ufficio tecnico comunale è tenuto a restituire senza indugi gli oneri di urbanizzazione divenuti indebiti per effetto della decadenza del titolo edilizio, non essendo necessario alcun provvedimento straordinario del sindaco o della giunta. La sua inerzia, protratta nonostante la chiara fondatezza della pretesa del privato, integra colpa grave e cagiona il danno corrispondente agli accessori maturati sulla somma non tempestivamente restituita. Parimenti risponde il sindaco che, acquisita piena conoscenza della pretesa, non provveda al rimborso né si attivi per una soluzione transattiva, aggravando la posizione debitoria dell’ente. Il danno risarcibile è costituito dagli interessi legali, dalla rivalutazione monetaria e dalle maggiori spese legali maturate nei rispettivi periodi di responsabilità.

Il Fatto

Un privato aveva ottenuto nel novembre 2001 il rilascio di una concessione edilizia dal Comune, versando i relativi oneri di urbanizzazione. Per problemi legati al piano di recupero dell’area i lavori non furono mai avviati e il titolo decadde. Con istanza del dicembre 2003 il privato chiese la restituzione di quanto versato; la richiesta fu reiterata nel maggio 2009, senza esito.

Nel 2016 il privato citò il Comune davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, che con sentenza del giugno 2018 condannò l’ente a restituire la somma con interessi e rivalutazione dalla data della prima richiesta, oltre alle spese. Solo dopo precetto e pignoramento il Comune stipulò una transazione e riconobbe il debito fuori bilancio. La Procura regionale ha convenuto in giudizio il funzionario dell’ufficio tecnico e il sindaco, chiedendo la condanna per il danno di € 15.746,76, pari alla differenza tra quanto erogato e la sorte capitale.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di prescrizione. Il danno è divenuto concreto solo con i pagamenti rateali eseguiti tra il novembre 2018 e il febbraio 2020, e il termine quinquennale va calcolato tenendo conto della sospensione dei termini di 176 giorni disposta dall’art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, che ha riguardato anche le attività istruttorie della Corte dei conti.

Nel merito la Corte richiama la normativa in materia di contributi edilizi, dal D.P.R. n. 380/2001 alla legge urbanistica, e la giurisprudenza amministrativa citata nel provvedimento, per cui la decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori opera di diritto e rende indebita la somma versata, con obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. o dell’art. 2041 c.c.

Quanto al funzionario, la Corte ritiene non condivisibile la tesi della carenza di potere decisionale. Il preposto all’ufficio tecnico ha specifiche competenze sugli oneri di urbanizzazione, compresa la restituzione delle somme divenute indebite, in coerenza con la distinzione tra indirizzo politico e gestione sancita dal D.lgs. n. 267/2000. La sua condotta è connotata da grave ed inescusabile negligenza, ma il danno a lui imputabile è limitato agli accessori maturati dal dicembre 2003 al gennaio 2009, quantificati in € 4.701,24. Non rispondono, invece, gli accessori successivi al pensionamento né le spese legali.

Il sindaco, divenuto responsabile dell’ufficio tecnico, una volta appresa la notifica dell’atto di citazione avrebbe dovuto provvedere al rimborso o attivare subito una transazione. La sua inerzia, perdurata anche dopo il parere legale che confermava la fondatezza della pretesa, ha aggravato il debito. La Corte quantifica il suo onere in € 2.467,62, tra accessori e maggiori spese legali. Infine, la gravità delle condotte esclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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