Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 171 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al personale docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, l’Amministrazione scolastica è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell’Amministrazione. Il commissario è investito di poteri sostitutivi pieni e può adottare ogni atto necessario all’attuazione del comando contenuto in sentenza, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere i beneficiari tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, senza che rilevi la qualifica di docente di ruolo.
Il Fatto
Un gruppo di 43 docenti ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, sezione Lavoro, n. 219/2024, pubblicata il 28.2.2024 e passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto dei ricorrenti all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nel dispositivo e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016.
Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione di tutti i ricorsi in materia proposti dal medesimo difensore, per ridurre l’onere delle spese di lite, invocando l’art. 70 c.p.a. letto alla luce della ratio dell’art. 151 disp. att. c.p.c. L’istanza è stata respinta: il Ministero non ha indicato quanti e quali ricorsi pendessero davanti al Tribunale e quello in esame è già collettivo per 43 docenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza del passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Brescia con certificazione del 18.3.2025: ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
È stato altresì riscontrato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notificazione del titolo esecutivo al Ministero è avvenuta il 4.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza è avvenuta il 18.3.2025: il termine era quindi ampiamente spirato.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando la persistenza dell’inadempimento. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. Di conseguenza ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato, richiamando Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2021, n. 8, che il commissario opera quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale non attivato. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non è funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico, ma all’attuazione della pronuncia. Il commissario può quindi adottare atti di natura e contenuto vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere i beneficiari tra i soggetti abilitati a registrarsi sul portale dedicato e a conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto della proposizione collettiva del ricorso per 43 docenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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