Conguagli idrici: recuperabili solo le somme dovute col Metodo Normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 15265 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere ai sensi dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, istitutivo del c.d. Metodo Tariffario Normalizzato. La delibera, pertanto, non ha portata retroattiva ma opera la liquidazione “ora per allora” di importi già esigibili secondo il previgente sistema regolatorio, senza ledere il principio di affidamento dell’utente. La controversia sul rapporto individuale di utenza, in cui il privato contesti l’importo preteso sulla base di una determinata tariffa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Un utente del servizio idrico integrato in Sardegna conveniva in giudizio il gestore, la società concessionaria, per sentir dichiarare prescritta o comunque non dovuta la somma richiesta a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse relative agli anni 2005/2011. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale, adito in appello, respingeva il gravame, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo e ritenendo illegittima una tariffa integrativa retroattiva commisurata a consumi già effettuati. Avverso tale sentenza il gestore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, aderendo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23858 del 2025 che ha risolto questioni del tutto sovrapponibili, ha esaminato i tre motivi di ricorso. In primo luogo, ha rigettato il motivo concernente il difetto di giurisdizione, ribadendo che la controversia relativa al rapporto individuale di utenza di un pubblico servizio, in cui il privato contesti l’importo preteso per la fornitura, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolta la P.A. come autorità.

La Corte ha poi accolto il secondo motivo, affermando che la delibera 643/2013 non poteva introdurre una disciplina che giustificasse conguagli per partite pregresse in base alle innovative prescrizioni del Metodo Tariffario Idrico. Il d.lgs. n. 152 del 2006, pur recependo il principio unionale del recupero dei costi di cui all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE (di applicazione non immediata), ha previsto in via transitoria la perdurante applicazione del d.m. 1 agosto 1996 e del Metodo Tariffario Normalizzato, che conteneva già al proprio art. 8 meccanismi di revisione dei prezzi atti a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

La norma transitoria dell’art. 31 della delibera, pertanto, ha assunto un valore meramente precettivo con riguardo all’individuazione del termine entro cui approvare i conguagli, senza legalizzare il recupero di importi diversi o ulteriori rispetto a quelli esigibili in base al metodo tariffario vigente all’epoca delle prestazioni. Si è così esclusa qualsiasi efficacia retroattiva della disciplina regolatoria, salvaguardando il legittimo affidamento dell’utente sulla tariffa tempo per tempo in vigore, che vede soltanto posticipato il recupero di somme che il gestore avrebbe comunque potuto conseguire.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il Tribunale aveva ritenuto assorbita la questione della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Oristano, in persona di altro magistrato, cui spetterà accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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