Ottemperanza alla Carta docente: no alla riunione dei ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 1161 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’identità della materia e delle questioni dibattute non integra la connessione oggettiva richiesta per la riunione dei giudizi di ottemperanza, né la parziale identità del difensore integra la connessione soggettiva, essendo diverse le sentenze azionate e le parti ricorrenti. La finalità di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando o vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per la condanna all’ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per due anni scolastici.
La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente ha dedotto l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione dei numerosissimi ricorsi seriali proposti nella stessa materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato l’istanza di riunione della difesa erariale, respingendola. Non sussistono i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: sia le sentenze azionate sia le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.
L’identità della materia e delle questioni dibattute non è sufficiente ragione di connessione oggettiva. La parziale identità dello studio legale patrocinatore, a gruppi di ricorsi, non è sufficiente ragione di connessione soggettiva. La finalità di ridurre il costo del contenzioso non può ritorcersi contro i ricorrenti, riducendo la possibilità di ottenere il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti su somme individualmente esigue.
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e non è contestato l’inadempimento.
Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento è nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto, che provvederà anche mediante pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996; non si liquida alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha bilanciato funzione sanzionatoria e sollecitatoria, preferendo un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa con effetto liberatorio al termine. Superato il termine senza ottemperanza, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione; il calcolo è effettuato d’ufficio dal commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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