Giurisdizione TSAP sulle opere di collettamento e depurazione delle acque reflue (TAR Lombardia n. 59 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto gli atti amministrativi che disciplinano il collettamento e la depurazione delle acque reflue, ancorché adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla materia. Il discrimine del riparto va individuato nell’incidenza immediata e diretta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche, restando irrilevante che l’atto sia un accordo tra amministrazioni o tra amministrazione e privato. Le acque reflue trattate negli impianti di depurazione sono qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, sicché la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione, con diversa localizzazione dell’impianto e diverso recapito finale, integra la giurisdizione del giudice specializzato ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2022 dalla Prefettura di Brescia, dall’Ufficio d’Ambito della medesima provincia e dalla società gestrice del servizio idrico integrato, per la progettazione definitiva e l’esecuzione delle nuove opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il procedimento, avviato nel 2017, ha conosciuto più soluzioni progettuali: due nuovi depuratori a Gavardo e Montichiari, poi superati, e un impianto unico a Lonato, attualmente in fase di progettazione.
Un Comune rivierasco ha impugnato la convenzione, deducendo illegittimità derivata dagli atti pregressi, sviamento di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Tutte le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente superfluità dell’istanza di rinvio formulata in udienza dal ricorrente. Il percorso argomentativo muove dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, richiamata nelle pronunce Sezioni Unite n. 6801 del 2024, n. 4061 del 2024 e n. 12962 del 2022.
Secondo tale orientamento, l’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 devolve al giudice specializzato ogni controversia relativa ad atti che incidono in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Il discrimine non è l’autorità emanante, ma l’attitudine del provvedimento a interferire con le determinazioni che regolano l’uso delle acque.
Gli stessi principi sono ribaditi dal giudice amministrativo richiamato nella decisione, tra cui Cons. Stato n. 5425/2025, n. 15/2024 e TAR Brescia n. 20/2025, che ha chiarito come la giurisdizione del Tribunale Superiore si radichi quando la regimazione e l’utilizzo delle acque pubbliche assumano una connotazione pervasiva nell’economia del procedimento.
Nel caso concreto, il nuovo sistema di collettamento e depurazione si sviluppa secondo un tracciato del tutto diverso dal precedente, non più correndo sul fondale del lago ma in territorio bresciano, e recapitando le acque depurate non più nel Lago di Garda bensì nel Fiume Chiese. Tale assetto incide direttamente sul decorso, sugli utilizzi e sulla destinazione finale delle acque. Le acque reflue trattate negli impianti sono qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, in coerenza con la nozione di servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994.
Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui la controversia, avendo ad oggetto la formazione di un accordo tra amministrazioni, apparterrebbe al giudice amministrativo. L’intervento di una convenzione non fa venir meno la giurisdizione specializzata quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, interferisca con i provvedimenti relativi all’uso delle acque. La valutazione dell’incidenza ambientale assume rilievo meramente strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione e della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.