Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 751 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato e sia stato notificato, e l’Amministrazione resistente non provi l’avvenuta integrale esecuzione del disposto. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo prima di procedere all’esecuzione giudiziale. Integra titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia, si nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, senza che allo stesso sia dovuto alcun compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del soggetto preposto.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica (Carta docente) di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 ottobre 2024, aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta per il periodo indicato.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del giudice del lavoro. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui integra titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309). Ha inoltre precisato che il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, è il lasso temporale minimo tra la notifica del titolo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale.

Elemento decisivo è stata l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza. Su tale presupposto il ricorso è stato accolto, con obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta, con funzioni attivabili su istanza del creditore trascorso il termine assegnato. Il commissario, investito dell’incarico, provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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