Carta elettronica del docente, inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 617 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce al docente il beneficio economico della Carta elettronica del docente, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale alla statuizione mediante l’assegnazione della carta per le annualità accertate. La mancata erogazione integra inottemperanza e giustifica l’adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con assegnazione del termine per adempiere. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con esclusione dell’astreinte ove la procedura di ottemperanza sia stringente e celere.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero a erogare complessivi € 1.500,00 oltre accessori.

Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese e il pagamento di ulteriori somme per ogni giorno di eventuale inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato che sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è stato accolto, in linea con il precedente definito dal medesimo TAR e con i numerosi conformi richiamati. L’Amministrazione non ha esattamente ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante l’assegnazione della carta.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla competente Direzione Generale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali e non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento, con liquidazione determinata tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta. Il Ministero dovrà inoltre rimborsare il contributo unificato versato. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la procedura di ottemperanza disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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