Cessazione materia contendere e spese per soccombenza virtuale in ottemperanza (TAR Campania n. 8233 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza azionata da parte dell’amministrazione integra la piena soddisfazione della pretesa ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, non esonera l’amministrazione dalle spese di lite. Queste vanno poste a carico della parte resistente applicando il principio della soccombenza virtuale, che valorizza l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento sopravvenuto. La liquidazione può essere operata in misura ridotta, tenuto conto dell’esecuzione comunque intervenuta.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di primo grado. Quel provvedimento aveva accertato che nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022 dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili, e non soltanto la metà degli stessi, ordinando all’amministrazione di ripetere le operazioni di mobilità con riferimento alla posizione della ricorrente.
Con il ricorso per ottemperanza, notificato e depositato nel febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in via ulteriore, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo ricevuto la comunicazione della concessione del trasferimento richiesto, ma ha insistito per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha dato attuazione alla sentenza azionata solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La concessione del trasferimento interprovinciale, documentata in atti, ha però realizzato l’interesse sostanziale della ricorrente.
Su questa base il Tribunale ha qualificato la vicenda come piena soddisfazione della pretesa, riconducendola espressamente all’art. 34, comma 5, c.p.a.. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che assorbe ogni altra domanda, compresa quella di nomina del commissario.
Sul versante delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Poiché l’adempimento è intervenuto tardivamente e solo a seguito del ricorso, la parte resistente va considerata virtualmente soccombente. La condanna investe il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La liquidazione è stata contenuta in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato effettivamente versato. Il Tribunale ha giustificato la riduzione dell’importo proprio in ragione dell’esecuzione comunque prestata dall’amministrazione, benché successiva alla proposizione del ricorso. Le spese sono state riconosciute in favore della ricorrente, con distrazione ai procuratori costituiti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.