Depurazione acque reflue e giurisdizione del TSAP sul collettamento del Garda (TAR Lombardia n. 60 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione agli atti amministrativi che incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche. Rientrano in tale ambito i provvedimenti che approvano un nuovo sistema di collettamento e depurazione di acque reflue, comportando una diversa localizzazione degli impianti, un diverso tracciato della condotta e un diverso recapito finale delle acque depurate in un bacino demaniale. La finalità perseguita — sostituire un’opera idraulica esistente con una più funzionale — prevale sui mezzi impiegati e sulle ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative, che restano profili meramente strumentali. Le acque reflue trattate negli impianti di depurazione sono qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il procedimento di realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue dei comuni della sponda bresciana del Lago di Garda. La condotta sublacuale esistente, risalente agli anni Ottanta e giunta a fine vita tecnica, convoglia le acque verso il depuratore di Peschiera del Garda.
Un ente locale ha impugnato, con ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, gli atti del 2021 con cui il Commissario Straordinario ha espresso preferenza per la soluzione progettuale Gavardo-Montichiari e l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha concluso la conferenza di servizi preliminare. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisprudenza della Corte regolatrice — richiamata nelle pronunce delle Sezioni Unite n. 6801 del 2024, n. 4061 del 2024 e n. 12962 del 2022 — devolve al giudice specializzato ogni controversia relativa ad atti che incidono in modo non occasionale, ma immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
Il discrimine, secondo il costante orientamento del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 5425 del 2025; Cons. Stato n. 15 del 2024; TAR Brescia n. 20 del 2025), va ravvisato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque, a prescindere dall’autorità che lo ha adottato. La competenza tecnica dell’organo speciale e l’esigenza di concentrare la materia dinanzi a un solo giudice giustificano un’interpretazione ampia della norma.
Nel caso concreto, gli atti impugnati non si limitano a pianificare il territorio sotto il profilo idraulico. Essi prevedono un sistema di collettamento totalmente diverso da quello attuale: non più la condotta sublacuale, ma un tracciato interamente in territorio bresciano, con recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Il Collegio attribuisce rilievo decisivo alla questione del deflusso nel Chiese, definito dalla difesa erariale “quantitativamente e qualitativamente estremamente significativo”.
La Corte applica il criterio dello scopo più che dei mezzi. Il potere esercitato ha ad oggetto quella particolare forma di regimazione delle acque costituita dal convogliamento e dalla depurazione delle acque reflue. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative, e la stessa valutazione di incidenza ambientale, assumono connotazione meramente strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque pubbliche, e non valgono a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dinanzi al TSAP, dove il processo potrà essere riproposto. Le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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