Recupero immobile dismesso e deroga destinazione d’uso media struttura vendita (TAR Lombardia n. 56 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 40-bis della l.r. Lombardia n. 12/2005 individua un interesse pubblico al recupero degli immobili dismessi che presentano criticità per la salute, la sicurezza, l’inquinamento o il degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Tale interesse pubblico costituisce il presupposto che legittima il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del successivo art. 40 della stessa legge regionale, che include espressamente tra gli oggetti della deroga anche la destinazione d’uso. Ne consegue che il cambio di destinazione da artigianale a commerciale, funzionale al recupero dell’edificio, è ammissibile anche in assenza di una variante al Documento di Piano e di una preventiva VAS, trattandosi di un unico immobile e di un mutamento solo parziale della destinazione. La verifica positiva sulla perizia asseverata può perfezionarsi anche per decorso del termine di sessanta giorni, senza che la speditezza del procedimento si traduca in un vizio di motivazione. Il provvedimento derogatorio non richiede che la nuova destinazione sia complementare a quella originaria, né la delibera consiliare deve essere motivata in modo più rigoroso di quanto la legge richieda.
Il Fatto
Una società commerciale, titolare di un’autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, esercita l’attività in un’unità locale di un Comune lombardo di circa settemila abitanti; l’immobile è di proprietà di una seconda società, legata alla prima da un contratto di sale and lease back. La controinteressata, dopo aver acquistato un edificio artigianale da una procedura fallimentare, presenta istanza di permesso di costruire convenzionato per insediarvi una media struttura di vendita.
Poiché le NTA del PGT escludono la media struttura di vendita nella zona produttiva, la controinteressata avvia il procedimento di cui agli artt. 40 e 40-bis della l.r. n. 12/2005, ottenendo dal Consiglio comunale l’individuazione dell’immobile come dismesso con criticità e il rilascio del permesso in deroga. Le ricorrenti impugnano la delibera consiliare e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire, deducendo vizi procedimentali, difetto di presupposti e di motivazione, illegittima estensione della deroga alla destinazione d’uso e mancata VAS. Il ricorso cautelare è respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per tardività e la rigetta: la delibera è stata pubblicata sull’albo pretorio dal 25 marzo al 9 aprile 2022 e, ai sensi dell’art. 42 c.p.a., il termine decorre dalla scadenza della pubblicazione, risultando così tempestiva la notifica del 24 maggio 2022.
Quanto alla legittimazione e all’interesse ad agire, il giudice richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, per la quale la vicinitas non basta da sola e occorre uno specifico pregiudizio, desumibile dalle allegazioni del ricorso. Pur in presenza di contesti urbanistici diversi, la ristrettezza del bacino comunale e la probabile sovrapposizione dei bacini di utenza consentono di ritenere configurabili i presupposti dell’azione, anche in considerazione della tipologia discount del nuovo punto vendita.
Nel merito, il Collegio esclude la violazione dell’art. 40-bis: il Comune non aveva individuato immobili entro il 31 dicembre 2021, ma la norma consente al proprietario di attivare la procedura mediante perizia asseverata. La dismissione è desumibile dal fallimento del 2016, mentre lo stato di abbandono e degrado risulta dalla documentazione fotografica; irrilevante è la presenza di un impianto fotovoltaico ancora funzionante, poiché il giudizio si fonda su una pluralità di parametri non necessariamente convergenti. Quanto alla motivazione, il legislatore regionale ha privilegiato la speditezza, sicché la scadenza del termine di sessanta giorni non si traduce in un vizio.
Il secondo motivo è respinto poiché l’art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 tipizza il recupero del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana tra le finalità legittimanti la deroga, con rinvio all’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 in materia di libertà di apertura degli esercizi commerciali. Il Collegio valorizza l’impatto occupazionale stimato e la dotazione di parcheggi interna all’area di pertinenza.
Il terzo motivo è infondato: l’art. 40 della l.r. n. 12/2005 annovera espressamente la destinazione d’uso tra i profili derogabili e l’art. 40-bis ne fornisce il presupposto di interesse pubblico. Non pertinente è il richiamo all’art. 5 del d.l. n. 70/2011, la cui applicabilità è limitata sino all’entrata in vigore della normativa regionale. Anche il quarto motivo cade, poiché la VAS riguarda piani e programmi di impatto significativo, mentre qui si tratta di un unico edificio con mutamento solo parziale della destinazione.
Nota della Redazione
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