Payback dispositivi medici: atti regionali a valle del potere autoritativo (TAR Lazio n. 14373 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e ne determina gli importi dovuti non è espressione di potere autoritativo, bensì di un’attività meramente tecnico-ricognitiva e riepilogativa, integralmente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la contestazione del quantum debeatur radicata “a valle” del potere si connota per la titolarità in capo all’impresa di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Resta invece devoluta al giudice amministrativo l’impugnazione degli atti statali generali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, rispetto ai quali le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria sono infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Puglia che, in attuazione della disciplina sul c.d. payback, ripartiva tra le imprese fornitrici gli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché il successivo atto di ricalcolo degli importi. Unitamente agli atti regionali, la ricorrente ha gravato i provvedimenti statali presupposti, ossia il decreto interministeriale di certificazione dello sforamento, le linee guida ministeriali, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni e le circolari applicative, deducendo vizi di legittimità propri e derivati, illegittimità costituzionale della normativa e incompatibilità europea del meccanismo, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del payback dei dispositivi medici, evidenziando come l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 abbia posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa, con misura crescente nel tempo, e come l’art. 1, comma 557, della l. n. 145/2018 ne abbia rimodulato la disciplina, demandando al decreto ministeriale la certificazione dello scostamento. Ha quindi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e di affidamento, attesa la conoscibilità sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha rigettato il ricorso principale avverso gli atti ministeriali, reputando infondate le censure di violazione del legittimo affidamento e di alterazione delle procedure di gara. Il meccanismo del payback, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori senza incidere su entità della fornitura o prezzo del prodotto, non falsa l’esito delle gare: le imprese, già edotte dell’esistenza del tetto di spesa nazionale, avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti secondo ordinaria diligenza.
Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti regionali di ripiano, il Collegio ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’attività demandata alle regioni dal comma 9-bis dell’art. 9-ter si risolve in verifiche tecnico-contabili e in una mera operazione riepilogativa, priva di margini di discrezionalità: l’importo dovuto deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali, instaurandosi un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma. Tale conclusione è stata estesa anche ai provvedimenti di rideterminazione della quota emessi in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha esteso la riduzione al 48 per cento anche alle aziende non rinunciatarie al contenzioso.
Infine, il Tribunale ha respinto le istanze di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, risultando le censure già scrutinate e superate dai precedenti richiamati, e ha disposto la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni.
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