Legittimazione del Consiglio comunale nelle varianti urbanistiche del SUAP (TAR Liguria n. 287 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’art. 18 del regolamento SUAP che, in caso di progetto comportante variante al piano regolatore generale, subordini la procedibilità dell’istanza alla valutazione positiva della Giunta comunale, organo di puro indirizzo politico-amministrativo, attribuendo a quest’ultima una competenza che l’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 riserva in via esclusiva al Consiglio comunale, quale organo deputato all’approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative deroghe. Il vizio di incompetenza della Giunta determina la caducazione per derivazione del parere negativo e del conseguente atto di diniego, mentre il regolamento deve essere annullato in parte qua, non essendo praticabile la disapplicazione quando la disposizione regolamentare attribuisca una competenza in violazione del riparto legale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fondo interessato dalla realizzazione di una vasca di laminazione per il rischio idraulico, richiedeva il titolo autorizzativo per un insediamento produttivo turistico-ricettivo in variante del PRG. A seguito di una conferenza di servizi preliminare favorevole, il Comune di Sarzana rigettava l’istanza con provvedimento del 25 febbraio 2025, recependo il parere negativo espresso dalla Giunta comunale con deliberazione del 17 febbraio 2025. La società impugnava gli atti, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza della Giunta a decidere sulla variante urbanistica, competenza riservata al Consiglio comunale, e chiedendo la disapplicazione o l’annullamento degli artt. 17 e 18 del regolamento SUAP. Il Comune si costituiva in giudizio difendendo la legittimità degli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina prioritariamente la censura di incompetenza, ritenendola fondata. Il Collegio ricostruisce il sistema delineato dall’art. 18 del regolamento SUAP: la valutazione del servizio urbanistica è di natura tecnico-discrezionale e attiene alla coerenza dell’intervento con il disegno complessivo della pianificazione, mentre il parere della Giunta comunale è espressione di merito amministrativo, verrendo sulla coerenza della proposta con gli indirizzi politico-amministrativi. Tali valutazioni favorevoli sono condizioni di procedibilità dell’istanza, poiché, in caso di valutazione negativa, il Sindaco non convoca la conferenza di servizi e il responsabile adotta un atto di diniego.
Il giudice amministrativo rileva come tale meccanismo si ponga in contrasto con le norme sopraordinate. L’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale – e non alla Giunta – la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici e di eventuali atti derogatori. Inoltre, l’art. 8, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010 prevede che il progetto che implichi variazione dello strumento urbanistico sia sottoposto alla votazione del Consiglio, mentre l’art. 10, comma 6, della L.R. Liguria n. 10/2012 stabilisce che il responsabile dello SUAP richieda l’assenso del Consiglio comunale sulle variazioni occorrenti entro sessanta giorni. La diversa collocazione temporale dell’intervento consiliare – prima o dopo la conferenza di servizi – non incide sul principio che il potere di variare il PRG non possa essere esercitato dalla Giunta.
Il Collegio esclude la possibilità di ricorrere alla disapplicazione del regolamento, richiesta in via alternativa dalle ricorrenti. Secondo l’elaborazione pretoria citata in sentenza, la disapplicazione è consentita solo quando sussista un’effettiva antinomia tra fonti; quando invece la disposizione regolamentare violi il riparto di competenze ex lege si verte in un vizio dell’atto normativo che richiede l’ordinario giudizio di annullamento. L’art. 18 del regolamento SUAP viene pertanto annullato in parte qua. Da ciò discende la caducazione per derivazione del parere della Giunta e del provvedimento di diniego, che l’hanno recepito, avendo l’organo esecutivo esercitato una valutazione discrezionale ostativa in un ambito riservato al Consiglio comunale.
Le ulteriori doglianze restano assorbite, versandosi nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato dall’organo titolare del munus, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Le spese di lite sono compensate, fatta eccezione per il contributo unificato, che il Comune soccombente è tenuto a rifondere alle ricorrenti.
Nota della Redazione
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