Concorso docenti AFAM: prova di resistenza e discrezionalità tecnica sui titoli (TAR Lombardia n. 55 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli esiti di un concorso pubblico il candidato non vincitore è tenuto a offrire la prova di resistenza, dimostrando o quanto meno allegando un principio di prova che l’accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire un collocamento utile in graduatoria. La contestazione meramente comparativa dei punteggi attribuiti ad altri candidati, senza dimostrazione dell’incidenza concreta del vizio sull’esito della selezione, è inammissibile per difetto di interesse. La modulazione del punteggio per titoli artistici, culturali e professionali, operata dal bando nel rispetto della cornice fissata dal D.M. 180/2023, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per macroscopici vizi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà. La violazione dell’anonimato degli elaborati presuppone la prova dell’intenzionalità del candidato di rendersi riconoscibile e l’oggettiva idoneità del segno allo scopo.

Il Fatto

Un Conservatorio di Musica ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di docente di prima fascia nel settore disciplinare Canto, in qualità di capofila di una procedura congiunta con altri istituti. Il ricorrente, cantante lirico, ha partecipato alla selezione e si è collocato alla posizione trentadue della graduatoria, tra gli idonei non vincitori.

Dopo aver acquisito la documentazione di gara mediante istanza di accesso, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, proponendo anche due ricorsi per motivi aggiunti. Ha dedotto illegittimità nella valutazione dei titoli, nella correzione della prima prova scritta e nel rispetto del principio di anonimato, contestando i punteggi riconosciuti ad altri concorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione e condivisa dai controinteressati. La ribadisce per le censure relative alla valutazione comparativa dei punteggi e all’intero secondo ricorso per motivi aggiunti; la ritiene infondata solo per il primo motivo, concernente i criteri di valutazione, e per il quarto, relativo all’anonimato, perché un eventuale accoglimento produrrebbe un effetto utile per il ricorrente.

Sul primo motivo, il Collegio richiama la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella distribuzione dei diciotto punti per titoli artistici, culturali e professionali. La scelta di valorizzare maggiormente l’attività di produzione artistica, le pubblicazioni e gli altri titoli culturali attinenti al settore appare coerente con la cornice del D.M. 180/2023, che attribuisce alla singola amministrazione un margine di modulazione. Il Tribunale osserva che una ripartizione puramente aritmetica dei diciotto punti avrebbe paradossalmente precluso l’accesso alle prove scritte ai candidati in possesso del solo diploma di secondo livello, vanificando la possibilità di partecipazione loro riconosciuta dal decreto ministeriale.

Sul quarto motivo, i giudici amministrativi ricordano che la regola dell’anonimato non può essere intesa in modo tanto assoluto da invalidare le prove per la semplice astratta possibilità di riconoscimento. Occorre la prova dell’intenzionalità del candidato di farsi identificare e dell’oggettiva idoneità del segno allo scopo. Nel caso di specie l’analisi di tre arie, anziché una, non integra il vizio: costituisce espressione della libertà interpretativa dell’elaborato, non un segno identificativo univoco.

Quanto alle censure residue, il Tribunale applica il principio della prova di resistenza. Il ricorrente, collocato alla posizione trentadue, non ha dimostrato che la rimodulazione dei punteggi lo avrebbe portato in posizione utile. La relazione tecnica di parte, riferita solo a quattordici concorrenti, conferma che, anche applicando i punteggi rideterminati, questi continuerebbero a sopravanzarlo. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Il Collegio condanna inoltre i controinteressati al versamento di una somma per il superamento dei limiti dimensionali della memoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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