Requisiti per la licenza di investigatore privato e discrezionalità del Prefetto (TAR Lombardia n. 1180 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza per l’esercizio dell’attività di investigazione privata, l’art. 136 T.U.L.P.S. impone che la stessa sia ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. I requisiti professionali minimi sono fissati dall’Allegato G del D.M. n. 269/2010, che richiede, tra l’altro, il conseguimento di una laurea almeno triennale in aree determinate ovvero lo svolgimento di attività lavorativa a carattere operativo per almeno un triennio presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni. L’autorità di pubblica sicurezza conserva un ampio margine di discrezionalità nel rilascio della licenza, sindacabile nei limiti angusti della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il richiamo alle predette lettere dell’Allegato G integra motivazione sufficiente del diniego.

Il Fatto

Un soggetto, nella qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata, presentava alla Prefettura di Brescia istanza per il rilascio della licenza necessaria a gestire un Istituto di investigazioni private, informazioni e ricerche per conto di privati, con estensione ai servizi di antitaccheggio, dichiarando il possesso della capacità tecnica richiesta dagli artt. 134 e 136 T.U.L.P.S.

L’Amministrazione trasmetteva il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando il difetto dei requisiti previsti dall’Allegato G, art. 1, lett. a) e b), del D.M. n. 269/2010. In assenza di osservazioni, con decreto del 6 dicembre 2024 la Prefettura respingeva l’istanza per carenza dei requisiti soggettivi. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione; la domanda cautelare era rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 134 T.U.L.P.S. disciplina la licenza per l’attività investigativa; l’art. 136 T.U.L.P.S. ne impone la ricusazione a chi non dimostri la capacità tecnica. L’art. 257, comma 4, del R.D. n. 635/1940 demanda a un decreto ministeriale la determinazione dei requisiti professionali, in attuazione dei quali è stato emanato il D.M. n. 269/2010.

L’Allegato G richiede che l’investigatore titolare di istituto possieda una laurea almeno triennale nelle aree indicate (giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia o equipollenti) ovvero abbia svolto attività lavorativa a carattere operativo per almeno un triennio presso un investigatore autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo attestato.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in coerenza con la natura dell’autorizzazione, l’Amministrazione conserva un ampio margine di discrezionalità nel rilascio della licenza, con sindacato limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza.

Nel merito, il Collegio rileva che il provvedimento si fonda sulla carenza dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a) e b), dell’Allegato G. Tale carenza non è contestata dal ricorrente sotto il profilo fattuale, il quale deduce soltanto il possesso di esperienza sul campo e di attestati di corsi di aggiornamento. Il Tribunale osserva che l’esperienza pratica e gli attestati non integrano i requisiti normativamente previsti. Ne consegue l’infondatezza delle censure di difetto motivazionale e istruttorio: il richiamo alle predette lettere dell’Allegato G costituisce motivazione sufficiente a esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

Quanto all’affidamento, il Collegio esclude l’irragionevolezza della decisione rispetto al precedente rilascio del 2010, poiché a quella data il D.M. n. 269/2010 non era ancora stato emanato e la licenza era stata rilasciata sulla base di una normativa meno stringente; rileva inoltre la sopravvenuta revoca di quella licenza nel 2013 per inadempienze. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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