Silenzio-inadempimento inammissibile su posizioni di diritto soggettivo (TAR Liguria n. 1290 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., è esperibile solo quando l’inerzia dell’Amministrazione incide su una posizione di interesse legittimo. Ove la pretesa azionata consista nell’accertamento di un diritto soggettivo, il rimedio è inammissibile, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La domanda di accertamento del diritto, proposta nello stesso ricorso, è ammissibile ma deve essere trattata con il rito ordinario, previa fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha chiesto al TAR Liguria l’accertamento del proprio diritto a ottenere gli effetti giuridici ed economici della promozione per merito straordinario alla qualifica superiore a decorrere da una data anteriore a quella riconosciuta dall’Amministrazione. La pretesa si fonda su una pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 443/1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica del vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale selezionato con concorso successivo ai fatti.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, il ricorrente ha notificato ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo in via principale l’accertamento del diritto e, in subordine, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con ordine di provvedere e nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, per ragioni di logica processuale, riservando a un momento successivo l’esame della pretesa sostanziale. La questione è quella della percorribilità del rito speciale quando l’istanza rimasta inevasa non investa una posizione di interesse legittimo.

Il TAR rileva che il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone l’esercizio di una potestà pubblica e, dal lato del privato, una posizione di interesse legittimo. Il rito sul silenzio-inadempimento serve a superare l’inerzia dell’Amministrazione nell’emanazione di un provvedimento di contenuto discrezionale, non a soddisfare pretese di natura sostanziale direttamente azionabili davanti all’autorità giurisdizionale.

Nel caso di specie la pretesa veicolata concerne la diversa decorrenza giuridica ed economica della promozione al grado superiore: una posizione di diritto soggettivo, che l’Amministrazione non ha riconosciuto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le controversie azionate tramite gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. solo apparentemente hanno ad oggetto l’inerzia dell’organo, mentre la domanda di accertamento verte in realtà su pretese attinenti a diritti di credito. In tali ipotesi l’interessato può proporre in via immediata l’azione di accertamento del diritto a contenuto economico ritenuto insoddisfatto.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità dell’azione avverso il silenzio. È invece ammissibile la domanda di accertamento della spettanza del diritto, che ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. deve essere trattata con il rito ordinario, previa fissazione dell’udienza di discussione. Il TAR fissa la pubblica udienza e rinvia al definitivo la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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